Page 65 - eBook - La Questione Territoriale
P. 65

G E ro NIM o  C A rd IA  —   lA  qu E STI o NE   TE rr IT or IA l E


               un sacrificio eccessivo rispetto alla salvaguardia dei medesimi pubblici interessi
               raggiungibili con misure alternative. In particolare, la giurisprudenza ha chiari-
               to che “l’autorità (…) è sempre vincolata al rispetto dei principi di (…) proporzionalità
               e coerenza tra le circostanze di fatto e il contenuto dell’atto e a quello del minor sacrificio
               possibile per i privati destinatari del provvedimento idoneo ad incidere negativamente
               sulla loro sfera giuridica” (cfr. Cons. Stato, 23.8.2000, n. 4568).
               E pertanto una valutazione di tale equilibrio può e deve esser fatta in sede giu-
               diziale, con la dovuta accortezza e precisione, senza pregiudizi, rappresentando
               una circostanza vitale per la prosecuzione delle attività degli operatori legali e
               dunque per gli interessi specifici e generali rappresentati.
               Ebbene, nel caso dei provvedimenti attualmente impugnati, per quanto detto,
               la  chiusura  imposta  al  gioco  legale  non è  certamente  proporzionata  e  non
               ricerca certamente il minor sacrificio possibile del privato determinando l’as-
               sicurazione di un’apertura limitata a sole 8 ore giornaliere: si parla dunque di
               una menomazione dell’iniziativa economica al punto da impedirle di esercitare
               l’attività per la metà del tempo.
               L’auspicio è che di dette riflessioni si tenga conto nelle valutazioni dell’illegitti-
               mità di provvedimenti attualmente impugnati, anche prima che entri in vigore
               il disegno di legge del Governo attuativo della Delega fiscale che tra le altre
               indicazioni con estrema chiarezza precisa che: (i) “Nell’esercizio delle loro potestà
               (…), le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della
               presente legge che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in materia di
               gioco, astenendosi dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare l’unita-
               rietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici”; (ii)
               “In sede di Conferenza unificata lo Stato, le Regioni e gli enti locali sanciscono intese in
               ordine alla distribuzione territoriale delle sale da gioco (gaming hall) che offrono i giochi
               (…) Le intese, in ogni caso, devono risultare tali da assicurare la possibilità di concessioni
               di gioco uniformi a livello statale e sull’intero territorio nazionale, nonché la salvaguardia
               dei loro valori patrimoniali”.


















               64
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70