Page 68 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE P r IMA — r A C C ol T A d E G l I INTE r v ENTI
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dunque, non attra-
verso l’attribuzione di competenze legislative/regolatorie autonome ed indipen-
denti. La ratio della disposizione va ricercata, in questo caso, nel fatto che le pure
rilevanti esigenze del “territorio”, che solo sindaci e governatori locali possono
interpretare al meglio, vanno si tenute in considerazione ma a livello di consulta-
zione, per le da sempre emerse esigenze di unitarietà di trattamento.
Terzo aspetto. Il legislatore nazionale è espressamente orientato a prevedere le
regolamentazioni di “distanze” solo con riferimento alle concessioni di giochi
ancora da bandire alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Dunque,
non anche alle concessioni già bandite, non anche alle realtà già esistenti. La ratio
ha origini plurime: (i) le realtà esistenti assicurano una copertura del territorio
con offerta di gioco legale che consente di mantenere alta la guardia alla lotta alla
criminalità organizzata; (ii) le realtà esistenti sono già state selezionate e contrat-
tualizzate dallo Stato per assicurare la distribuzione del gioco legale, prevedendo
specifiche regole di ingaggio, prelievi erariali più o meno anticipati: cambiare le
regole del gioco in corsa potrebbe determinare più problemi di quanti se ne pos-
sano risolvere. Colpire un intero comparto – quello dell’industria del gioco legale
– nel pieno delle attività per il recupero degli investimenti fatti potrebbe creare
ripercussioni non solo a livello industriale ma anche occupazionale e sociale.
Quarto aspetto, ultimo non certo per importanza. La volontà del legislatore
nazionale è quella di “regolamentare”. Dunque, non di “vietare” la distribuzione
del gioco legale sull’intero territorio. Questo, che potrà anche apparire banale
agli occhi di molti, rappresenta, in realtà, il cuore delle impugnazioni che gli
operatori stanno portando all’attenzione dei giudici competenti con perizie sot-
toscritte da professionisti. Accade, infatti, che, applicando alla lettera i provvedi-
menti anti-slot di Comuni e Regioni, non sia di fatto possibile distribuire gioco
su nessuna parte del territorio comunale interessato. E ciò perché o sono troppi
i luoghi sensibili indicati o sono troppo ampi i raggi di interdizione di 500 o 300
metri imposti: in sostanza i regolamenti anti-slot dicono di regolamentare ma in
realtà vietano. Nonostante si presenti come centrale, tale aspetto ancora non ha
trovato la giusta attenzione nelle sentenze che ad oggi sono maturate.
E allora che fare? Con determinazione occorre continuare a far presenti tali
aspetti che, insieme ad altri pure rilevanti, potranno trovare la giusta considera-
zione o in sede giudiziale o, a questo punto auspicabilmente, in sede regolatoria
per rendere chiare le regole del gioco degli operatori, come da sempre son
chiare le regole dei giochi offerti ai giocatori”.
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