Page 70 - eBook - La Questione Territoriale
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p ar te prima — r a c c ol t a de gli inter venti
A tali conclusioni si perviene in linea generale osservando le norme di matrice
statale che disciplinano gli apparecchi, nonché il contenuto delle convenzioni
di concessione sottoscritte dai concessionari con lo Stato per la gestione della
rete telematica di collegamento degli apparecchi (in particolare, articoli 2, 5.7,
14.1, art. 14.7 lett. b) 15.1 e art. 15.2 lett. f) ), del capitolato tecnico (articolo 5)
e dei relativi allegati: i concessionari sono tenuti non solo al collegamento degli
apparecchi alla rete ma anche al controllo continuo e automatizzato degli ap-
parecchi stessi ed alla comunicazione delle letture periodiche all’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Analizzando, poi, la regolamentazione specifica della tipologia di apparecchi
videolotterie, il decreto ministeriale 22 gennaio 2010 fa emergere che il si-
stema di funzionamento deve assicurare “il colloquio in tempo reale di tutte le sue
componenti; (…) la memorizzazione e la tracciabilità in tempo reale dei dati di gioco
unitamente all’adozione di informazioni che facilitano l’accesso alle informazioni per l’e-
sercizio dell’azione di vigilanza e controllo (...) il costante monitoraggio del corretto fun-
zionamento delle componenti del sistema di gioco (…) la continuità del collegamento”.
Se si osserva il versante delle regole sottostanti al sistema di doppio controllo
previsto dall’articolo art. 1, nonché dall’art. 5.7 del capitolato tecnico si nota
altresì che “Il gateway di accesso deve garantire il costante colloquio (…) tra il dispositivo
di controllo di Aams e la rete telematica”. In particolare, l’art. 1 del capitolato tecni-
co prevede che le attività che il concessionario deve attuare per la realizzazione
e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito
mediante apparecchi devono consentire “il controllo continuo e puntuale degli ap-
parecchi di gioco e della trasmissione dei relativi dati di funzionamento.”
Anche osservando i livelli di servizio richiesti dalle norme convenzionali richia-
mate, si può notare che è sempre richiesta una verifica costante dei dati raccolti.
Ebbene, la riduzione nell’arco della giornata degli orari in cui è consentita la
lettura (dipendente dall’applicazione delle ordinanze limitative degli orari di
accensione degli apparecchi) certamente riduce la finestra temporale di osser-
vazione dei dati degli apparecchi medesimi e, dunque, contrae la probabilità che
il concessionario e gli operatori della filiera possano assicurare la raccolta dati
con i ritmi ed i tempi ai livelli richiesti.
Laddove poi ci si soffermi sul fatto che la predicata modalità di non funzio-
namento degli apparecchi venga declinata dai Comuni, come anticipato, con
lo spegnimento materiale degli apparecchi medesimi, ecco che le accennate
preoccupazioni trovano una puntuale ed ulteriore conferma.
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