Page 63 - eBook - La Questione Territoriale
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G E ro NIM o  C A rd IA  —   lA  qu E STI o NE   TE rr IT or IA l E


               e livelli di servizio di lettura dei medesimi che potrebbero essere compromessi
               per effetto degli imposti spegnimenti. Ma su questi temi si dirà diffusamente in
               altre occasioni.
               La seconda riflessione suggerita dalla sentenza, ed è quella che oggi vuole met-
               tersi in evidenza, è data dal fatto che su richiesta dell’operatore il Consiglio di
               Stato dimostra di ritenere corretto spingersi ad operare la valutazione di con-
               gruità e proporzionalità dei limiti del provvedimento di Salerno, soffermandosi
               su un’analisi del peso della limitazione di orari, giungendo a contare il numero
               di ore di chiusura imposta e dunque il numero di ore lasciate a disposizione
               degli operatori legali per erogare il servizio pubblico di distribuzione del gioco
               legale (perché come tale l’ordinamento giuridico lo qualifica).
               In particolare il passaggio di interesse è il seguente: “(…) l’articolazione degli orari
               di apertura dei locali o di accensione e spegnimento degli apparecchi (…) appaiono criteri
               congrui, adeguatamente motivati per attuare il criterio della proporzionalità, di cui parte
               appellante ha dedotto la violazione, tenuto conto che anche nel periodo scolastico risulta
               comunque assicurata un’apertura delle sale di 14 ore giornaliere, mentre nei giorni festivi
               e nel periodo non scolastico tale apertura risulta ulteriormente incrementata fino a 17 ore,
               dati che mal si conciliano con l’asserita penalizzazione dell’iniziativa economica e tali
               invece da determinare un congruo contemperamento di interessi diversi normativamente
               tutelati anche a livello costituzionale”.
               In via incidentale va messo in rilievo che la sentenza nell’indicare gli orari di
               apertura consentiti delle sale (14 ore nel periodo scolastico e 17 ore nel pe-
               riodo festivo) non coglie che il provvedimento di Salerno impugnato preveda
               invece per le Awp un orario ulteriormente ridotto (a circa 9 ore per il periodo
               scolastico) per il quale, si ritiene, avrebbe operato una valutazione specifica di
               non proporzionalità, coerentemente col fatto di avere ritenuto proporzionato il
               doppio delle ore di apertura.
               Detto questo, e venendo alla riflessione di carattere generale, più recenti prov-
               vedimenti adottati da altri Comuni limitativi di orari, pure attualmente impu-
               gnati, consentono ore di funzionamento al gioco legale in un numero pari a
               circa la metà di quello considerato congruo e proporzionato dal Consiglio di
               Stato per la città di Salerno.
               Ed infatti, non sono rari i casi in cui i provvedimenti stabiliscano una chiusura/
               non funzionamento dell’attività di 8 ore al giorno, a fronte di un arco temporale
               della giornata lavorativa di 16 ore, con la conseguenza che quella che il Consiglio
               di Stato definisce un’apertura “assicurata” non è di 14 o 17 ore, bensì di sole 8 ore.






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