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P A r TE P r IMA — r A C C ol T A d E G l I INTE r v ENTI
Più volte dagli operatori legali viene messo in luce che con ciò risultano lesi (i)
interessi specifici (abbattimento radicale - e non mera riduzione - delle entrate
per l’attività, commisurate ai volumi di gioco legale); nonché (ii) interessi gene-
rali di ordine superiore quali sicurezza e ordine pubblico (la chiusura imposta al
gioco legale favorisce la diffusione di quello illegale), da un lato, ed esigenze di
gettito erariale (abbattimento radicale – e non mera riduzione – delle entrate
dello Stato e dell’amministrazione commisurate ai volumi di gioco), dall’altro.
In particolare, riguardo agli interessi specifici ogni ora di chiusura imposta al
gioco legale incide direttamente, negativamente e drasticamente nella sfera
economica degli operatori legali in quanto i corrispettivi sono commisurati al
volume delle giocate. Viceversa, la gran parte dei costi sostenuti e da sostenere
sono fissi (si pensi a titolo esemplificativo al costo per la gestione della rete tele-
matica, al costo dei dipendenti, al costo degli investimenti fatti, al costo per l’uso
dei locali). Tale circostanza comporta necessariamente uno squilibrio economi-
co (i costi superano i ricavi in modo strutturale, non in via temporanea) e fi-
nanziario (non ci sono e non ci saranno più i flussi in entrata attesi per pagare le
spese prefissate). Squilibri che, come detto, assumono carattere strutturale per il
fatto che sono imposti da provvedimenti che non hanno carattere temporaneo.
Ed a proposito della proporzionalità si noti che non si tratterebbe di una mera
riduzione dei ricavi o del gettito erariale, come pure in qualche pronunzia si è
letto, posto che le ore di apertura assicurate al gioco legale, sostanzialmente solo
8, sono il 50 % (!) dell’orario giornaliero di funzionamento (!), il 50 percento
delle ore ritenute congrue dal Consiglio di Stato per le sale della città di Saler-
no (come detto 14/17).
Nel caso di molti provvedimenti attualmente impugnati, gli effetti che si pro-
ducono sono come quelli che si determinerebbero chiedendo/imponendo ad
un’azienda di lavorare da gennaio a giugno, rimanendo chiusa da luglio a di-
cembre, pur sostenendo tutti i costi dell’intero anno.
La riduzione sproporzionata diviene poi insostenibile se solo si pensa agli in-
vestimenti fatti dagli operatori legali prima dell’entrata in vigore dei provve-
dimenti ed all’imponente coevo ulteriore versamento imposto agli operatori
legali con la nota legge di Stabilità (legge 190/2014, articolo 1, comma 649, e
decreto Adm del 15 gennaio 2015).
È noto che il principio di proporzionalità va ricercato tra quelli generali dell’at-
tività amministrativa. Tale principio comporta che le misure adottate in asse-
rita salvaguardia di interessi pubblici sono illegittime se impongono al privato
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