Page 67 - eBook - La Questione Territoriale
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te’ soggetta alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, anche queste
possono in realtà provvedere a dettare regole di settore in coerenza con la disci-
plina statale e con i relativi principi fondamentali, così come del resto ha fatto la
Regione Emilia-Romagna con la legge n. 5 del 2013 (…); norma, quest’ultima,
che ha indotto in un precedente caso il Tribunale a rilevare come, in assenza
della suddetta programmazione, l’adozione di norme in materia da parte dei
singoli comuni sia priva del necessario presupposto (v. Sez. II, 20 ottobre 2014 n.
976).” Ed ecco che il distanziometro in questione viene considerato illegittimo
“in quanto disposizione adottata senza la cornice normativa statale che deve
fissarne i criteri generali di operatività, e senza nessuna copertura neppure nella
legislazione regionale, che anzi conferma la necessità di attenersi alle apposite
previsioni di rango statale, tuttavia ancora carenti.”
Con piacere si rileva che anche in giurisprudenza si stia formando il convinci-
mento proposto dalla dottrina e dagli operatori di gioco.
In particolare, a commento della suddetta sentenza, si riporta quanto osservato l’an-
no passato in relazione al contrasto delle misure regionali “anti-slot” rispetto al
decreto Balduzzi nell’ambito dell’articolo “Il senso della misura. Le misure anti-slot
sulle “distanze” adottate sul territorio non sono coerenti col decreto Balduzzi. Ecco
perché.” pubblicato sul numero della rivista Gioco News del 3 marzo 2014.
“Alcuni ritengono che le regole anti-slot sulle cosiddette ‘distanze da luoghi
sensibili’ introdotte da sindaci o governatori siano compatibili con le misure del
cosiddetto decreto Balduzzi.
Senza richiamare tutte le misure adottate dal legislatore nazionale, oggetto di
specifica analisi pubblicata nel numero precedente, di seguito si tenta di dare
evidenza delle ragioni per le quali i provvedimenti anti-slot, lungi dall’anticipa-
re i contenuti del decreto, piuttosto ne disattendono ratio e contenuti.
Primo aspetto. Il legislatore nazionale è orientato a perseguire l’obiettivo che
sia operata una regolamentazione delle “distanze” che sia: (i)meditata per l’inte-
ro territorio nazionale – dunque non su una porzione comunale, provinciale o
regionale – ; (ii) concepita a livello centrale attraverso articolazioni del Gover-
no, dunque non a livello locale. La ratio della disposizione va ricercata nell’esi-
genza di rendere omogenea ed efficace l’azione regolatoria su tutto il territorio
dello Stato evitando di coniare aree disomogenee.
Secondo aspetto. Il legislatore nazionale prevede espressamente che la parteci-
pazione degli enti locali e territoriali a tale processo di regolamentazione delle
“distanze” avvenga attraverso il meccanismo della Conferenza Unificata, di cui
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