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Geronimo  Cardia  —  La  que stione  territ oria L e


               A parte la considerazione, non così importante ammetto, secondo cui anche il
               titolo della legge la “Disciplina delle sale da gioco” appare per certi versi ambizioso
               rispetto alle competenze regionali (essendo noto che le norme che afferisco-
               no alle sale da gioco almeno allo stato le possiamo trovare in regolamenti che
               originano dal legislatore nazionale), penso sia utile mettere in luce gli obiettivi
               posti dalla Regione che assumono importanza in quanto dovrebbero rappre-
               sentare la base che dovrebbe giustificare un intervento a gamba tesa da parte di
               un ente locale ai danni del legislatore nazionale. In altre parole si tratta di indi-
               viduare cosa abbia spinto il legislatore regionale a sentirsi legittimato a smentire
               il legislatore nazionale. Ed a ben vedere gli interessi in gioco si appalesano come
               i seguenti: “La presente legge, nell’ambito delle competenze spettanti alla Regione in
               materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il
               vizio del gioco, anche se lecito”.
               E qui sorgono gli interrogativi. Se da un lato è chiaro che le Regioni abbiano
               competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, dall’altro il
               primo quesito che ci si pone riguarda proprio il fatto che la Regione abbia
               deciso di prevenire il “vizio del gioco, anche se lecito”. E si badi bene, qui non
               si vuole chiedere dimostrazione della gravità della situazione che sia tale da
               imporre le misure restrittive richiamate, che pure occorrerebbero, qui si vuole
               solo dire che è sbagliata l’equazione “prevengo il vizio del gioco anche se lecito” con
               i divieti di cui si parlerà. Ed è sbagliata prima di tutto in quanto il vizio del
               gioco ha, anche seguendo le parole della Regione, prima di tutto origine nel
               gioco illegale ed il vizio del gioco originato dall’accesso al gioco illegale non
               lo si bandisce con il divieto del gioco lecito! Con il divieto del gioco legale si
               incentiva la diffusione e del gioco illegale ed il vizio da gioco che da questo de-
               riva. Lo Stato pone le regole del gioco legale,non solo per fare cassa, ma anche
               e soprattutto per assicurare regole certe, giocate e vincite non esagerate, vietarlo
               significa spostare i giocatori sull’offerta illegale senza regole, generatrice, questa
               si, di vizi.
               Poi si lasci dire che il gioco legale, proprio perché regolamentato in modo
               stringente meditato ed equilibrato, non è in grado di generare ludopatia. Que-
               sto concetto è stato cristallizzato anche dai giudici e non può essere ignorato
               (cfr., sentenza Tar Umbria del 20/2012 sull’impugnazione del provvedimento
               anti-slot del Comune di Bastia Umbra). Il legislatore centrale è da anni im-
               pegnato nella lotta alla ludopatia con la regolamentazione: sono anni che ha
               abbandonato la comoda ma dannosa via del proibizionismo.






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