Page 144 - eBook - La Questione Territoriale
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p ar te prima — r a c c ol t a de gli inter venti
decisione, che “le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non necessa-
riamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente rilevanti” e
tale ultima circostanza non sembra trovare tutti i riscontri necessari nella realtà
per quanto detto in merito alla espansione dell’offerta di gioco illegale.
In altre parole se si consente agli enti locali di imporre con provvedimenti ad
hoc il divieto di gioco legale sulla quasi totalità del territorio di rispettiva com-
petenza, in tal modo si consente che il gioco legale venga sostituito con l’offerta
di gioco illegale per soddisfare la domanda di gioco che esiste. E consentire il
radicamento dell’offerta di gioco illegale significa consentire (non arginare!
non prevenire!) il compimento di reati che diverrebbero reiterati e ripetuti:
dall’offerta di gioco d’azzardo illegale al riciclaggio, dall’evasione di imposte
per somme oltre soglia a tutte le forme di azione della criminalità sul territorio.
E allora, come può, da un lato, sostenersi che la norma di un ente locale sia
legittima perché tutela il traffico o le fasce deboli e non riguarda la prevenzio-
ne dei reati di competenza dello Stato ma, dall’altro, ignorare che la medesima
norma è idonea a generare il compimento di reati ostacolando l’azione di pre-
venzione dei reati di competenza esclusiva dello Stato?
Per concludere, se il Governo ha rinunciato ad impugnare la legge regionale
della Liguria non è detto che l’operatore del settore del gioco lecito debba
subire passivamente gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione della
normativa descritta. Invero, i provvedimenti di diniego di apertura o di instal-
lazione di apparecchi eventualmente adottati dai Comuni della Liguria potreb-
bero essere impugnati innanzi al tribunale competente, come sta già avvenendo
in Trentino in relazione alle delibere comunali assunte in applicazione della
legge provinciale di Trento.
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