Page 143 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo  Cardia  —  La  que stione  territ oria L e


               po siano stati costruiti edifici “sensibili” con tutte le conseguenze inaccettabili
               sul piano dell’incertezza del rientro degli investimenti degli operatori autoriz-
               zati;
               (iii) ed infine è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’e-
               sercizio di sale da gioco, quando la rilevanza dell’iniziativa richiederebbe un
               intervento a livello di legge dello Stato.
               Così facendo la Regione entra a gamba tesa minando la riserva di legge in al-
               cune materie centrali quali l’ordine pubblico, la sicurezza, il sistema tributario e
               contabile dello Stato e non sarebbe la prima volta se l’ordinamento giudiziario
               pervenisse a questa conclusione riportando allo Stato la competenza a regola-
               mentare materie che abbiano un impatto sull’ordine pubblico e sicurezza di cui
               alla lettera h) dell’art. 117 Cost. (cfr., in particolare, Corte Cost. 22 giugno 2006
               n. 237; Corte Cost. n. 72/2010).
               Ciò detto, tornando alla notizia secondo cui il Governo avrebbe deciso di
               non contrastare il provvedimento, credo sia chiaro che il dibattito non si farà
               attendere. I motivi della mancata impugnazione non sono stati resi noti però
               una cosa va detta: s’è persa una buona occasione se l’attuale Governo si sia
               determinato a non procedere perché influenzato dalla decisione della Corte
               Costituzionale incassata dal precedente Governo (sentenza n. 300 del 2011)
               con la quale è stata rigettata l’impugnazione dell’analoga legge della Provincia
               di Bolzano n. 13/2010.
               S’è persa un’occasione in quanto si sarebbe potuto ritornare su un paio di
               passaggi della sentenza richiamata, soprattutto nella parte in cui si dice che la
               questione di legittimità costituzionale non è fondata perché la legge impugnata
               disciplina materie (tutela di fasce deboli, viabilità, inquinamento acustico e di-
               sturbo della quiete pubblica) diverse da quelle riservate allo Stato ai sensi della
               lettera h) dell’art. 117 Cost. come l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica da
               intendersi come prevenzione dei reati.
               Nell’affermare ciò la Corte sostanzialmente non tiene in considerazione il fatto
               che bandendo il gioco legale si lascia spazio al gioco illegale che rappresenta
               una miniera di reati, altro che prevenzione di reati.
               Qualcuno potrebbe dire che l’esercizio che va fatto quando la Corte si cimenta
               in questo tipo di analisi non può tenere conto dei cosiddetti “effettti riflessi”
               come il compimento di reati, ma solo l’ambito di applicazione della norma
               esaminata. Tuttavia a questo potrebbe controbattersi che nella stessa sentenza
               la Corte medesima afferma, quasi come ulteriore motivazione della propria






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