Page 145 - eBook - La Questione Territoriale
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il gioco legale non fa male
una pronuncia del tar umbria è destinata a sovvertire l’opinione
di alcune amministrazioni comunali impegnate in campagne “anti-
gioco”: a creare dipendenza è il gioco illegale e non quello lecito
Gioco neWs GiUGno 2012
isogna dirlo, i giudici del Tar Umbria hanno reso giustizia alle migliaia
di operatori che operano nella legalità nel mondo del gioco e perché no
banche allo Stato, troppe volte ingiustamente da alcuni media accusato di
essere “biscazziere”. E ciò non tanto e non solo per il fatto che hanno ritenu-
to di annullare una delibera comunale limitativa dell’uso degli apparecchi sul
territorio quanto soprattutto per le motivazioni che i giudici medesimi hanno
ritenuto di utilizzare. Ma vediamo perché.
La sentenza è disponibile sul sito del Tar Umbria, è del 20 aprile 2012 e ha ad
oggetto l’annullamento dell’ordinanza sindacale del Comune Bastia Umbra con
cui non solo si disponeva una limitazione dell’orario di apertura e chiusura degli
esercizi commerciali dedicati al gioco legale ma si imponeva lo spegnimento
degli apparecchi di cui all’art. 110 per un certo numero di ore durante il periodo
di apertura dei locali (come i bar) in cui i medesimi apparecchi sono installati.
Superfluo dire che tali limitazioni hanno un impatto negativo importante sulla
raccolta del gioco lecito con tutte le conseguenze che gli operatori del settore
conoscono: dal calo di fatturato per l’intera fliliera (concessionario, gestore ed
esercente) alle conseguenze sul territorio in termini occupazionali, dalla ri-
duzione del gettito erariale oggi più che mai sotto la lente di ingrandimento
allo spazio lasciato al gioco illegale, senza contare il fenomeno ornai noto del
cosiddetto micro-turismo-esodo da gioco (perché in comuni limitrofi il gioco
non è limitato).
Detto questo le ragioni di diritto per l’annullamento sono numerose, ma vale
la pena qui rammentare quelle che nel caso in esame i giudici hanno ritenuto
di condividere.
Sin dall’inizio del contenzioso, in sede cautelare, è stata accolta la richiesta di sospen-
sione dell’efficacia dell’ordinanza sindacale ritenendo che “nella comparazione degli
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