Page 142 - eBook - La Questione Territoriale
P. 142

P A r TE   P r IMA  –  r A C C ol T A  d E G l I   INTE r v ENTI


               Ma non finisce qui, perché a ben vedere gli obiettivi che la Regione si pone
               sono anche altri, ciascuno dei quali suscita altrettanti dubbi. Ed in particolare,
               laddove l’obiettivo che la Regione si pone è quello di “tutelare determinate cate-
               gorie di persone” ci si chiede se detta tutela possa concretamente avvenire attra-
               verso il divieto di apposizione di una sala in prossimità dei luoghi dai medesimi
               soggetti frequentati, soprattutto se si pensa alle scuole che notoriamente sono
               frequentate da minori per i quali la legge (nazionale) già presenta un esplicito
               divieto di accesso.
               Altri dubbi suscita poi l’obiettivo di “(…)contenere l’impatto (…) sulla sicurezza
               urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sulla quiete pubblica”, posto che
               non si comprende come una sala riservata a maggiorenni giocatori possa creare
               più traffico o più chiasso di altri locali come discoteche e perché no ristoranti.
               Ma il dubbio dei dubbi è: sono queste ragioni concrete cha da sole sono idonee
               a calpestare una legislazione nazionale? E se si, sono esigenze registrate su tutto
               il territorio Regionale?
               Con altrettanta semplicità può qui precisarsi che passando poi ad analizzare le
               misure adottate dalla Regione emergono altri dubbi e perplessità non tanto sul
               fatto che il Comune sia chiamato a rilasciare un’autorizzazione di cui al Tulps
               (anche se occorre verificare le competenze rispetto alle attività compiute dalle
               Questure ai sensi del’articolo 88 Tulps), quanto piuttosto perché:
               (i) l’autorizzazione non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di
               300 metri da una serie di luoghi che non vengono definiti con certezza lascian-
               do ai Comuni una discrezionalità che può ritenersi eccessiva. Si pensi che (a)
               il riferimento è a “istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi
               e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture resi-
               denziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio–assistenziale ed inoltre
               strutture ricettive per categorie protette”; (b) al Comune è poi concessa la possibilità
               di individuare a sua scelta altri luoghi sensibili tenuto conto “dell’impatto (…)
               sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la via-
               bilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica” che a questo punto
               potrebbero rinvenirsi in ogni angolo del territorio di ciascun Comune della
               Regione con la conseguenza che non stupirebbe si consolidi un divieto inte-
               grale sull’intero territorio come si sta verificando e contrastando in giudizio in
               altre zone d’Italia;
               (ii) l’autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il
               rinnovo dopo la scadenza, col rischio che non sia concessa laddove nel frattem-






                                                                                141
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147