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P A r TE P r IMA – r A C C ol T A d E G l I INTE r v ENTI
Ma non finisce qui, perché a ben vedere gli obiettivi che la Regione si pone
sono anche altri, ciascuno dei quali suscita altrettanti dubbi. Ed in particolare,
laddove l’obiettivo che la Regione si pone è quello di “tutelare determinate cate-
gorie di persone” ci si chiede se detta tutela possa concretamente avvenire attra-
verso il divieto di apposizione di una sala in prossimità dei luoghi dai medesimi
soggetti frequentati, soprattutto se si pensa alle scuole che notoriamente sono
frequentate da minori per i quali la legge (nazionale) già presenta un esplicito
divieto di accesso.
Altri dubbi suscita poi l’obiettivo di “(…)contenere l’impatto (…) sulla sicurezza
urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sulla quiete pubblica”, posto che
non si comprende come una sala riservata a maggiorenni giocatori possa creare
più traffico o più chiasso di altri locali come discoteche e perché no ristoranti.
Ma il dubbio dei dubbi è: sono queste ragioni concrete cha da sole sono idonee
a calpestare una legislazione nazionale? E se si, sono esigenze registrate su tutto
il territorio Regionale?
Con altrettanta semplicità può qui precisarsi che passando poi ad analizzare le
misure adottate dalla Regione emergono altri dubbi e perplessità non tanto sul
fatto che il Comune sia chiamato a rilasciare un’autorizzazione di cui al Tulps
(anche se occorre verificare le competenze rispetto alle attività compiute dalle
Questure ai sensi del’articolo 88 Tulps), quanto piuttosto perché:
(i) l’autorizzazione non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di
300 metri da una serie di luoghi che non vengono definiti con certezza lascian-
do ai Comuni una discrezionalità che può ritenersi eccessiva. Si pensi che (a)
il riferimento è a “istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi
e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture resi-
denziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio–assistenziale ed inoltre
strutture ricettive per categorie protette”; (b) al Comune è poi concessa la possibilità
di individuare a sua scelta altri luoghi sensibili tenuto conto “dell’impatto (…)
sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la via-
bilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica” che a questo punto
potrebbero rinvenirsi in ogni angolo del territorio di ciascun Comune della
Regione con la conseguenza che non stupirebbe si consolidi un divieto inte-
grale sull’intero territorio come si sta verificando e contrastando in giudizio in
altre zone d’Italia;
(ii) l’autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il
rinnovo dopo la scadenza, col rischio che non sia concessa laddove nel frattem-
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