Page 99 - eBook - La Questione Territoriale
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               “parere favorevole alla proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica”
               (cfr., in particolare, delibera n. 62/86323 del 19 dicembre 2011 di adozione del
               Regolamento e art. 11 del Regolamento del Comune di Vicenza).
               Entrando nel merito della vicenda rimessa alla Corte Costituzionale, può ram-
               mentarsi quanto segue.
               La valutazione della utilizzabilità dell’articolo 50, comma 7, del Tuel, attesa dalla
               Corte Costituzionale, completerebbe il quadro giurisprudenziale sull’esistenza
               o meno di una competenza diretta dei Comuni, in mancanza di una legge
               regionale di copertura (o della rispettiva provincia autonoma), in materia di
               gioco. Come è noto, è accaduto, infatti, che alcuni sindaci, tra cui quello di
               Vicenza, abbiano ritenuto di poter intervenire, anche senza una legge – re-
               gionale – di copertura, nella regolamentazione dei giochi pubblici, ponendo
               nuovi ed ulteriori limiti rispetto a quelli previsti dal legislatore nazionale (per
               esempio di distanza da luoghi sensibili o di orari di apertura di locali adibiti al
               gioco o di accensione di apparecchi in altri esercizi commerciali), facendo leva
               alternativamente su due norme che, ad altri fini, e per altri settori, assegnano un
               potere regolamentare ai Comuni. In particolare, si tratta: (i) dell’art. 50 comma
               7 Tuel, secondo cui “il sindaco, (…) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
               espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Re-
               gione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, (…)
               al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
               degli utenti” e dell’articolo (ii) dell’art. 54 comma 4 Tuel secondo cui “Il sindaco,
               quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
               dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare
               gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
               Ebbene, riguardo all’articolo 50, comma 7, del Tuel, il Tar Piemonte ha precisato
               che “connesso al profilo dell’incompetenza è, peraltro, anche quello della mancanza di
               una legge di copertura, tale da consentire al Comune di incidere negativamente in situa-
               zioni soggettive dei privati connesse alla libertà di iniziativa economica. Non può essere
               ritenuta tale la disposizione di legge di cui all’articolo 50 comma 7 del d.lgs. 267 del
               2000, la quale consente bensì al Sindaco di esercitare il potere di fissare gli orari degli
               esercizi pubblici ma unicamente “al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le
               esigenze complessive e generali degli utenti” e non anche per finalità inerenti alla sicurezza
               pubblica, di competenza dello Stato”. In particolare, il Tar ha ritenuto non manife-
               stamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità
               costituzionale dell’art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 31, comma






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