Page 103 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo Cardia — La que stione territ oria L e
Successivamente, in un’ordinanza del Tar Lazio, si ritiene di sospendere l’ordi-
nanza sindacale volta a limitare il gioco pubblico svolto mediante apparecchi
(cfr., in particolare, Ordinanza Tar Lazio n. 5748/09).
Ed ancora, il Tar Veneto sospende un’ordinanza sindacale sul presupposto che
“al fine di contrastare le problematiche di carattere sociale derivanti dall’utilizzo di appa-
recchi automatici da gioco il Comune ha la facoltà di intervenire, nell’esercizio dei propri
poteri ordinari, con interventi mirati a supporto dei soggetti che ne subiscono gli eventuali
effetti pregiudizievoli ma non può assumere provvedimenti che di fatto si “sovrappongono
arbitrariamente alla disciplina legislativa” (cfr., in particolare, Ordinanza Tar Veneto
n. 557/10).
Dello stesso tenore una sentenza del Tar Piemonte che accoglie il ricorso ri-
tenendo di “portata assorbente (…) il primo motivo di gravame laddove le ricorrenti
hanno evidenziato sia la sussistenza della competenza statale in subiecta materia, sia la
copertura legislativa per le norme regolamentari impugnate. Mediante la previsione di un
orario di “disattivazione” degli apparecchi da gioco invero, il Comune si è arrogato una
potestà normativa che non trova sostegno in alcuna disposizione legislativa e che anzi si
svela integrare un’invasione delle competenze rimesse allo Stato” (cfr., in particolare,
Sentenza Tar Piemonte n. 513 del 20.5.2011).
Analoga argomentazione è sostenuta dal Tar Lombardia che, dichiarando l’il-
legittimità di un regolamento comunale che prevede limitazioni ulteriori ri-
spetto a quelle previste da Adm per l’esercizio di alcune tipologie di giochi
pubblici, rileva che “Se è pur vero che l’art. 117 Cost. riconosce ai comuni potestà
regolamentare sull’organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni loro attribuite, tale
potestà non consente certo – pure se motivata da ragioni sociologiche, anch’esse peraltro di
dubbia collocazione, quanto in particolare ai rimedi per contrastare gli effetti dell’uso pro-
lungato degli apparecchi di video gioco, nell’ambito della potestà regolamentare attribuita
ai comuni – interventi che abbiano l’effetto di interferire direttamente od indirettamente
su funzioni (tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza) di spettanza statale ed incidere
quindi anche su diritti costituzionalmente garantiti collegati” (cfr., in particolare, Sen-
tenza Tar Lombardia, Milano, sez. IV n. 3951/2005).
Ed infine, il Tar Piemonte precisa che: (i) “la disciplina dell’art. 1, comma 70, della
legge di Stabilità per l’anno 2011 n. 220 del 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011)
(…) demanda non già ai Comuni bensì all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato (AAMS), di concerto con il Ministero della salute, la predisposizione di linee d’a-
zione» per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di «ludopatia conseguente
a gioco compulsivo” (ii) “Il fatto che si tratti di gioco lecito e non certo di gioco d’azzardo
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