Page 103 - eBook - La Questione Territoriale
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               Successivamente, in un’ordinanza del Tar Lazio, si ritiene di sospendere l’ordi-
               nanza sindacale volta a limitare il gioco pubblico svolto mediante apparecchi
               (cfr., in particolare, Ordinanza Tar Lazio n. 5748/09).
               Ed ancora, il Tar Veneto sospende un’ordinanza sindacale sul presupposto che
               “al fine di contrastare le problematiche di carattere sociale derivanti dall’utilizzo di appa-
               recchi automatici da gioco il Comune ha la facoltà di intervenire, nell’esercizio dei propri
               poteri ordinari, con interventi mirati a supporto dei soggetti che ne subiscono gli eventuali
               effetti pregiudizievoli ma non può assumere provvedimenti che di fatto si “sovrappongono
               arbitrariamente alla disciplina legislativa” (cfr., in particolare, Ordinanza Tar Veneto
               n. 557/10).
               Dello stesso tenore una sentenza del Tar Piemonte che accoglie il ricorso ri-
               tenendo di “portata assorbente (…) il primo motivo di gravame laddove le ricorrenti
               hanno evidenziato sia la sussistenza della competenza statale in subiecta materia, sia la
               copertura legislativa per le norme regolamentari impugnate. Mediante la previsione di un
               orario di “disattivazione” degli apparecchi da gioco invero, il Comune si è arrogato una
               potestà normativa che non trova sostegno in alcuna disposizione legislativa e che anzi si
               svela integrare un’invasione delle competenze rimesse allo Stato” (cfr., in particolare,
               Sentenza Tar Piemonte n. 513 del 20.5.2011).
               Analoga argomentazione è sostenuta dal Tar Lombardia che, dichiarando l’il-
               legittimità di un regolamento comunale che prevede limitazioni ulteriori ri-
               spetto a quelle previste da Adm per l’esercizio di alcune tipologie di giochi
               pubblici, rileva che “Se è pur vero che l’art. 117 Cost. riconosce ai comuni potestà
               regolamentare sull’organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni loro attribuite, tale
               potestà non consente certo – pure se motivata da ragioni sociologiche, anch’esse peraltro di
               dubbia collocazione, quanto in particolare ai rimedi per contrastare gli effetti dell’uso pro-
               lungato degli apparecchi di video gioco, nell’ambito della potestà regolamentare attribuita
               ai comuni – interventi che abbiano l’effetto di interferire direttamente od indirettamente
               su funzioni (tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza) di spettanza statale ed incidere
               quindi anche su diritti costituzionalmente garantiti collegati” (cfr., in particolare, Sen-
               tenza Tar Lombardia, Milano, sez. IV n. 3951/2005).
               Ed infine, il Tar Piemonte precisa che: (i) “la disciplina dell’art. 1, comma 70, della
               legge di Stabilità per l’anno 2011 n. 220 del 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011)
               (…) demanda non già ai Comuni bensì all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
               Stato (AAMS), di concerto con il Ministero della salute, la predisposizione di linee d’a-
               zione» per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di «ludopatia conseguente
               a gioco compulsivo” (ii) “Il fatto che si tratti di gioco lecito e non certo di gioco d’azzardo






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