Page 100 - eBook - La Questione Territoriale
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p ar te  prima  —  r a c c ol t a  de gli  inter venti


               1, D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, “nella parte in cui deter-
               minano una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia (…)
               della “ludopatia” ed escludono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e
               provvedimentali volti a limitare l’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art.
               110 del R.D. 18-6-1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
               sicurezza) in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 86 dello stesso testo di legge,
               per violazione degli artt. 118 e 32 della Costituzione”. Peraltro, nelle ordinanze di
               rimessione si legge che “ (…) le norme previgenti violano i precetti costituzionali degli
               artt. 32 ed in particolare 118 della Costituzione secondo cui “le funzioni amministrative
               sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite
               a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
               differenziazione ed adeguatezza. (…)”. Quanto alla presunta violazione dell’art. 32
               Cost. il Tar rappresenta che “la normativa vigente non tutela la salute pubblica, contra-
               stando la “ludopatia”, dal momento che la funzione pubblica relativa non tiene conto delle
               autorizzazioni all’uso di apparecchiature per il gioco d’azzardo rilasciate in data anteriore
               alla disciplina di conversione del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158”. E su queste
               circostanze potrà fare chiarezza l’adita Corte Costituzionale.
               Con l’attesa pronunzia della corte Costituzionale per quanto riguarda l’articolo
               50, comma 7, si completerebbe il quadro giurisprudenziale dei regolamenti
               adottati in assenza di legge – regionale (o della relativa provincia autonoma) -
               di copertura, posto che sull’utilizzabilità dell’art. 54, comma 4, del Tuel, in data
               4.04.2011, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 ha già dichiara-
               to l’illegittimità dell’articolo laddove esso consenta al sindaco, quale ufficiale del
               Governo, di emanare provvedimenti anche non contingibili e urgenti, aventi
               efficacia a tempo indeterminato. Secondo la Corte Costituzionale la norma
               censurata, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci non limitato ai casi
               contingibili e urgenti, violerebbe la Costituzione ed, in particolare, la riserva
               di legge relativa di cui all’art. 23  in quanto “i consociati … sono tenuti, secondo
               un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di
               non fare o di dare previsti in via generale dalla legge”, l’art. 97 “che istituisce anch’esso
               una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l’imparzialità della pubblica ammi-
               nistrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative
               ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge”, nonché l’art. 3, “in quanto
               consente all’autorità amministrativa  - nella specie rappresentata dai sindaci – restrizio-
               ni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice
               legislativa unitaria”.






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