Page 100 - eBook - La Questione Territoriale
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p ar te prima — r a c c ol t a de gli inter venti
1, D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, “nella parte in cui deter-
minano una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia (…)
della “ludopatia” ed escludono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e
provvedimentali volti a limitare l’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art.
110 del R.D. 18-6-1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza) in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 86 dello stesso testo di legge,
per violazione degli artt. 118 e 32 della Costituzione”. Peraltro, nelle ordinanze di
rimessione si legge che “ (…) le norme previgenti violano i precetti costituzionali degli
artt. 32 ed in particolare 118 della Costituzione secondo cui “le funzioni amministrative
sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite
a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. (…)”. Quanto alla presunta violazione dell’art. 32
Cost. il Tar rappresenta che “la normativa vigente non tutela la salute pubblica, contra-
stando la “ludopatia”, dal momento che la funzione pubblica relativa non tiene conto delle
autorizzazioni all’uso di apparecchiature per il gioco d’azzardo rilasciate in data anteriore
alla disciplina di conversione del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158”. E su queste
circostanze potrà fare chiarezza l’adita Corte Costituzionale.
Con l’attesa pronunzia della corte Costituzionale per quanto riguarda l’articolo
50, comma 7, si completerebbe il quadro giurisprudenziale dei regolamenti
adottati in assenza di legge – regionale (o della relativa provincia autonoma) -
di copertura, posto che sull’utilizzabilità dell’art. 54, comma 4, del Tuel, in data
4.04.2011, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 ha già dichiara-
to l’illegittimità dell’articolo laddove esso consenta al sindaco, quale ufficiale del
Governo, di emanare provvedimenti anche non contingibili e urgenti, aventi
efficacia a tempo indeterminato. Secondo la Corte Costituzionale la norma
censurata, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci non limitato ai casi
contingibili e urgenti, violerebbe la Costituzione ed, in particolare, la riserva
di legge relativa di cui all’art. 23 in quanto “i consociati … sono tenuti, secondo
un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di
non fare o di dare previsti in via generale dalla legge”, l’art. 97 “che istituisce anch’esso
una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l’imparzialità della pubblica ammi-
nistrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative
ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge”, nonché l’art. 3, “in quanto
consente all’autorità amministrativa - nella specie rappresentata dai sindaci – restrizio-
ni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice
legislativa unitaria”.
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