Page 104 - eBook - La Questione Territoriale
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p ar te  prima  —  r a c c ol t a  de gli  inter venti


               emerge, inoltre, dall’art 1, comma 497 legge 30 dicembre 2004 n. 311, con cui è stato
               disposto che la raccolta di giocate con apparecchi costituisce attività riservata allo Stato”
               (cfr., in particolare, Ordinanza del Tar Piemonte del 18.09.2012).
               Ma allora sembra tutto definito! Invece no. A distanza di cinque anni dalla
               sentenza sopra ditata, nel 2011, la Corte Costituzionale, chiamata dal Governo
               dell’epoca a pronunziarsi sulla legge “anti gioco legale” della Provincia di Bol-
               zano, asserisce che non vi sia violazione della riserva di legge, perché la materia
               avrebbe ad oggetto non l’ordine pubblico ma altre e concorrenti materie. La
               Corte aggiunge, poi, che ai fini della valutazione dell’eventuale sconfinamento
               non si devono guardare gli effetti riflessi della norma sotto esame, che dunque
               non rileverebbe un eventuale effetto riflesso sull’ordine pubblico e che, peraltro,
               non si ravvisano particolari profili, ancorché riflessi, di ordine pubblico.
               E allora perché mai perseverare nella sollevazione della questione di legittimità
               costituzionale per violazione di legge se la Corte si è già pronunciata negativa-
               mente? Perché, nel caso di specie, la violazione della riserva di legge va valutata
               al di là della sentenza della Corte Costituzionale 300/2011. La violazione della
               riserva di legge va valutata alla luce del già descritto effetto espulsivo delle nor-
               me regionali presupposto.
               L’effetto espulsivo, ove dimostrato, è idoneo a incidere direttamente sulla riserva
               di legge dello Stato, in quanto determina, di fatto, la proibizione del gioco dal
               territorio interessato quando, invece, lo Stato, l’ordinamento giuridico nazio-
               nale, in virtù della descritta riserva legale, ha ritenuto giusto operare una re-
               golamentazione del gioco medesimo, superando la proibizione del medesimo.
               In altre parole, l’effetto espulsivo non è solo idoneo a causare l’ingresso sul ter-
               ritorio interessato del gioco illegale (per soddisfare una domanda di gioco che
               esiste), della criminalità, di condotte penalmente rilevanti con la conseguente
               commissione di reati. L’effetto espulsivo non è solo idoneo a compromettere la
               prevenzione dei reati (perseguita dalle azioni e dalle norme per l’ordine pub-
               blico). L’effetto espulsivo non è semplicemente un effetto riflesso delle norme
               regionali (per dirla con le parole della sentenza 300/2011). L’effetto espulsivo,
               apprezzato nella sua giusta veste di “precetto che proibisce invece che regola-
               mentare”, diviene una concreta violazione della riserva di legge dello Stato che
               invece ritiene di regolamentare.











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