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slot e Comuni, il regolamento dei conti


               regolamenti anti-slot: il Consiglio di stato attende la decisione
               della Corte Costituzionale sulla competenza dei Comuni, in assenza
               di una legge regionale di copertura


               Gioco neWs GiUGno 2014





                     ccogliendo il primo motivo dell’operatore resistente, il Consiglio di Sta-
                     to ha recentemente sospeso il giudizio sul ricorso presentato dal Co-
               a mune di Vicenza per la riforma della sentenza del Tar Veneto che aveva
               annullato il provvedimento anti-slot adottato dal Comune stesso.
               Al Collegio era stato esplicitamente richiesto di valutare preventivamente la
               ricorrenza dei presupposti della sospensione del giudizio in attesa delle va-
               lutazioni della Corte ed in seconda battuta la portata del dimostrato effetto
               espulsivo determinato dal provvedimento impugnato. A seguito dell’udienza,
               durante la quale si è ribadita la richiesta così formulata, il Collegio ha ritenuto
               di pronunziarsi come detto, sospendendo il processo in attesa della pronuncia
               da parte della Corte Costituzionale in merito alla questione di legittimità solle-
               vata dal Tar Piemonte relativamente all’art. 50 comma 7 del Tuel, nella parte in
               cui non conferisce ai Comuni il potere regolamentare in materia di giochi (cfr.,
               in particolare, due ordinanze del Tar Piemonte n. 200 del 14 febbraio 2013 e n.
               990 del 18 settembre 2012 con le quali è stata sollevata la questione).
               Peraltro, a medesima conclusione (sospensione del processo ex art. 79, comma
               1, del codice proc.amm. e dell’art. 295 del c.p.c.) era già pervenuto il medesimo
               Consiglio di Stato in giudizio analogo (cfr., in particolare, ordinanza del Con-
               siglio di Stato n. 6404/2012 del 13 dicembre 2012).
               Nel caso in esame è stato messo in evidenza che anche il Regolamento adotta-
               to dal Comune di Vicenza - che impone limiti territoriali di apertura di locali
               di gioco e di uso degli apparecchi e attribuisce al sindaco il potere di limitare
               gli orari di apertura e di utilizzo dei medesimi - è stato adottato, come si legge
               nella delibera del Consiglio comunale, “ai sensi del d.lgs.267/2000 e s.m. e i.”
               (cioè il Tuel) e dunque del medesimo art. 50, comma 7 del Tuel, con espres-
               so riferimento inoltre “all’art. 49 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000” relativo al






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