Page 96 - eBook - La Questione Territoriale
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p ar te  prima  —  r a c c ol t a  de gli  inter venti


               È evidente che non è questione meramente privatistica. È evidente che l’effetto
               espulsivo, così congegnato, è idoneo a impattare su interessi di carattere anche
               generale e non solo limitati a quelli degli operatori ricorrenti. Vanno evidenzia-
               ti, infatti: (i) il disagio economico e le ripercussioni conseguenti che interessano
               non un singolo operatore legale bensì l’intero comparto legale (gestori, eser-
               centi, produttori, concessionari) esistente sul territorio interessato; (ii) la fuga
               degli investimenti è operata non da un singolo investitore deluso, ma da parte
               di tutti gli operatori legali del settore, con ricadute concrete ed importanti sul
               piano occupazionale locale; (iii) la perdita non è limitata a quella dei ricavi del
               singolo operatore legale, ma allargata al gettito erariale da maturare sul territo-
               rio, gettito erariale oggi al centro dell’attenzione nazionale e locale per la forte
               crisi che interessa il Paese; (iv) il rischio concreto che la criminalità organizzata
               torni ad interessarsi del gioco, rioccupando il territorio interessato ed andando
               a soddisfare una domanda di gioco comunque esistente. Si tratta, in altre parole,
               di lesioni di interessi anche difficilmente calcolabili e certamente per la loro
               quasi totalità non risarcibili.
               Ciò detto, normalmente gli operatori ricorrenti danno prova dell’effetto espul-
               sivo con il deposito di perizie giurate che, ove siano ritenute dal giudice da sole
               non idonee a provare la circostanza eccepita, andrebbero verificate alla luce di
               una consulenza tecnica d’ufficio che, per la centralità del fatto, si appalesa come
               imprescindibile.
               La domanda che viene, quindi, posta ai giudici è ancor prima che giuridica di
               mero di buon senso: è fatto bene un provvedimento che dice di regolamentare
               e che invece proibisce? È fatto bene un provvedimento che proibisce quando il
               legislatore nazionale ha deciso di regolamentare? Alla luce di tutte le conseguen-
               ze negative che un siffatto provvedimento è in grado di determinare, non vale la
               pena di metter mano una volta per tutte e velocemente a tale sia pure scomoda
               ma necessaria valutazione? E se il provvedimento in questione è un provve-
               dimento comunale adottato con la copertura di una legge regionale, la legge
               regionale è sicuro che non violi alcun principio dettato dalla Costituzione?
               Tutti sappiamo che la questione va affrontata nella consapevolezza della senten-
               za della Corte Costituzionale 300/2011 e di altre formulazioni del Consiglio
               di Stato in materia di distanze, posto che le medesime – pur orientate a non
               escludere una competenza degli enti territoriali e l’applicazione di zone di
               interdizione – comunque prescindono totalmente dalla valutazione dell’effetto
               espulsivo dei provvedimenti che hanno analizzato.






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