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quando la legge viola la legge


               nel numero precedente avevamo evidenziato l’effetto espulsivo
               racchiuso nelle leggi regionali che limitano il gioco lecito. ora
               scopriamo che questo principio viola la riserva di legge dello stato.


               Gioco neWs maGGio 2014






                                le iniziative adottate per contrastare il fenomeno della rego-
                                lamentazione “anti gioco legale” ad opera di sindaci e go-
               tRa natori, v’è la sollevazione della questione di legittimità
                                ver
               costituzionale delle norme presupposto per la violazione della riserva di legge
               dello Stato in materia di ordine pubblico relativamente ai giochi.
               L’ordinamento giuridico: (i) da un lato, prevede una competenza dello Stato a
               prendersi cura delle questioni relative all’ordine pubblico (cfr., in particolare,
               l’art. 117, comma 2 lett. h) della Costituzione secondo cui “Lo Stato ha legisla-
               zione esclusiva nelle seguenti materie: (…) h) ordine pubblico e sicurezza (…)”); (ii)
               dall’altro, sanziona penalmente chi eserciti il gioco d’azzardo (cfr., in particolare,
               art. 718 c.p.) ed infine (iii) stabilisce un’esplicita riserva secondo cui l’organiz-
               zazione e l’esercizio dei giochi di abilità e di concorsi prognostici sono riservati
               allo Stato (cfr., in particolare, articolo 1 del d.lgs. n. 496/1948).
               La Corte Costituzionale nel 2006, qualcuno potrebbe dire in epoca non so-
               spetta, dimostra di avere a cuore la salvaguardia della riserva di legge in mate-
               ria di giochi (cfr., in particolare, Corte Cost. n. 237/2006). In tale occasione
               la Corte rileva che la materia si riferisce all’adozione di misure relative alla
               prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico e che in essa
               rientra non soltanto la disciplina per contrastare il gioco d’azzardo, ma anche
               quella per disciplinare i giochi leciti. Sulla scorta di questo ragionamento, la
               Corte dichiara l’illegittimità di alcune disposizioni in materia di giochi pubblici
               assunte con legge provinciale.
               La ratio della riserva di legge è esplicitata in una sentenza che l’individua ne “l’esi-
               genza di contrasto del crimine e, più in generale, [l’esigenza di garantire] l’ordine pubblico,
               la necessità di tutela dei giocatori, di controllo di un fenomeno che è suscettibile di coinvolgere
               flussi cospicui di denaro” (cfr., in particolare, Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 4296/2005).






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