Page 93 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo Cardia — La que stione territ oria L e
pone un divieto assoluto su tutto il territorio di Genova: applicato alla lettera
non lascia nessun angolo della città né ora né mai al di fuori del divieto.
Gli operatori legali si limitano a mettere in evidenza al Consiglio di Stato che
a differenza di quanto dichiarato nei principi (“regolamentiamo il territorio”
dunque con aree consentite ed aree interdette alla distribuzione del gioco le-
gale) invece viene interdetta ogni area della città. La denunzia che si fa è che
si tratta di un provvedimento fatto semplicemente male: dice di regolamentare
la distribuzione, invece proibisce la distribuzione. La conseguenza di tale atto
è quella, poi, di determinare l’impossibilità di sviluppare nuove iniziative, di
espellere quelle esistenti che o al momento di rinnovare l’autorizzazione quin-
quennale o al momento di chiedere subentri di attività o spostamenti di appa-
recchi, necessariamente subiranno provvedimenti di diniego. E ciò in quanto
non esiste alcuna realtà esistente che possa trovarsi in una zona autorizzata,
posto che l’intero territorio è inibito e coperto dalle aree vietate.
Ebbene, a differenza di quanto indicato nell’articolo, gli operatori non sono
preoccupati che alla fine del quinquennio di grazia dovranno “spostarsi” dalle
aeree vietate: gli operatori sanno già che dovranno fare armi e bagagli e an-
dar via da Genova perché non sarà loro possibile trovare alcun punto in cui
insediarsi perché l’intero territorio di Genova risulterà, come risulta sin d’ora,
interdetto dal distanziometro.
Prima o poi il divieto assoluto è in grado di colpire tutto il comparto legale
esistente e futuro. I limiti incidono: (i) sulle sale pubbliche da gioco già esisten-
ti, giacché, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Regolamento, “le autorizzazioni
di cui all’art. 86 e 88 del Tulps, (…) sono concesse per cinque anni” salvo rinnovo,
il cui rilascio rischia di scontare la valutazione del rispetto dei suddetti limiti;
(ii) sulle sale da gioco pubbliche che in futuro dovessero ritenere di aprire,
giacché, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Regolamento, l’apertura è subordinata
“all’ottenimento dell’autorizzazione comunale, ai sensi dell’art. 86 del Tulps e della
L.R. 17/2012”, il cui rilascio sarà subordinato al rispetto dei suddetti limiti;
(iii) sulle Awp esistenti giacché l’art. 21 del Regolamento prevede, al comma 4,
che “in caso di sostituzione di un apparecchio (…) si deve inviare una comunicazione
indirizzata al Suap” ed al comma 5 che “in caso di variazione del numero o della
tipologia di uno o più apparecchi (…) si deve procedere alla presentazione di una nuova
istanza” il cui esito favorevole rischia di scontare la valutazione del rispetto dei
suddetti limiti; (iv) sulle Awp da installare in futuro giacché, ai sensi dell’art. 19
comma 3 del Regolamento, “relativamente agli apparecchi e congegni automatici di
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