Page 93 - eBook - La Questione Territoriale
P. 93

Geronimo  Cardia  —  La  que stione  territ oria L e


               pone un divieto assoluto su tutto il territorio di Genova: applicato alla lettera
               non lascia nessun angolo della città né ora né mai al di fuori del divieto.
               Gli operatori legali si limitano a mettere in evidenza al Consiglio di Stato che
               a differenza di quanto dichiarato nei principi (“regolamentiamo il territorio”
               dunque con aree consentite ed aree interdette alla distribuzione del gioco le-
               gale) invece viene interdetta ogni area della città. La denunzia che si fa è che
               si tratta di un provvedimento fatto semplicemente male: dice di regolamentare
               la distribuzione, invece proibisce la distribuzione. La conseguenza di tale atto
               è quella, poi, di determinare l’impossibilità di sviluppare nuove iniziative, di
               espellere quelle esistenti che o al momento di rinnovare l’autorizzazione quin-
               quennale o al momento di chiedere subentri di attività o spostamenti di appa-
               recchi, necessariamente subiranno provvedimenti di diniego. E ciò in quanto
               non esiste alcuna realtà esistente che possa trovarsi in una zona autorizzata,
               posto che l’intero territorio è inibito e coperto dalle aree vietate.
               Ebbene, a differenza di quanto indicato nell’articolo, gli operatori non sono
               preoccupati che alla fine del quinquennio di grazia dovranno “spostarsi” dalle
               aeree vietate: gli operatori sanno già che dovranno fare armi e bagagli e an-
               dar via da Genova perché non sarà loro possibile trovare alcun punto in cui
               insediarsi perché l’intero territorio di Genova risulterà, come risulta sin d’ora,
               interdetto dal distanziometro.
               Prima o poi il divieto assoluto è in grado di colpire tutto il comparto legale
               esistente e futuro. I limiti incidono: (i) sulle sale pubbliche da gioco già esisten-
               ti, giacché, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Regolamento, “le autorizzazioni
               di cui all’art. 86 e 88 del Tulps, (…) sono concesse per cinque anni” salvo rinnovo,
               il cui rilascio rischia di scontare la valutazione del rispetto dei suddetti limiti;
               (ii) sulle sale da gioco pubbliche che in futuro dovessero ritenere di aprire,
               giacché, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Regolamento, l’apertura è subordinata
               “all’ottenimento dell’autorizzazione comunale, ai sensi dell’art. 86 del Tulps e della
               L.R. 17/2012”, il cui rilascio sarà subordinato al rispetto dei suddetti limiti;
               (iii) sulle Awp esistenti giacché l’art. 21 del Regolamento prevede, al comma 4,
               che “in caso di sostituzione di un apparecchio (…) si deve inviare una comunicazione
               indirizzata al Suap” ed al comma 5 che “in caso di variazione del numero o della
               tipologia di uno o più apparecchi (…) si deve procedere alla presentazione di una nuova
               istanza” il cui esito favorevole rischia di scontare la valutazione del rispetto dei
               suddetti limiti; (iv) sulle Awp da installare in futuro giacché, ai sensi dell’art. 19
               comma 3 del Regolamento, “relativamente agli apparecchi e congegni automatici di






               92
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98