Page 90 - eBook - La Questione Territoriale
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p ar te prima — r a c c ol t a de gli inter venti
stanco delle denunziate continue fughe in avanti di enti territoriali in materia
di gioco legale che nell’intento di far bene in realtà si trovano a creare impor-
tanti disagi sul piano della gestione della cosa pubblica (gettito, ordine pubbli-
co, effettivo contenimento del Gap), l’ordinamento giuridico nazionale si sta
evolvendo nella direzione giusta di prevedere sì un coinvolgimento degli enti
territoriali ma che sia ordinato e coordinato con i principi posti dal legislatore
nazionale.
Anche la disciplina comunale degli orari presenta chiari spunti di incoerenza
rispetto sia ai principi posti in sede di Delega fiscale (approvata con la legge n.
23 dell’11.03.2014), sia all’approvanda riforma del titolo V della parte II della
Costituzione (art. 24 e ss. del Ddl n. 1429 – approvato dal Senato l’8 agosto
2014). Il legislatore (con l’attribuzione di delega fiscale) ma anche il Governo
(che deve attuarla e che notoriamente spinge per la riforma costituzionale)
stanno dando segnali importanti e utili alla soluzione della questione che ci
occupa.
L’art. 14 della Delega fiscale 2014 approvata con la legge n. 23 dell’11.03.2014
dispone il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici in
un codice delle disposizioni sui giochi, con intento di regolamentare il settore
in modo unitario e uniforme a livello nazionale, nel rispetto di alcuni principi,
tra cui “introdurre e garantire l’applicazione di regole trasparenti e unifor-
mi nell’interno territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio
dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vinco-
lanti di partecipazione dei Comuni competenti per territorio al procedimento
di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza
da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale, della dislocazione
locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività prin-
cipale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, nonché in materia di installa-
zione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma
6 lettera a) e b) del Tulps”. Tra i principi, poi, si prevede una partecipazione del
territorio alle determinazioni in materia di distribuzione del gioco esclusiva-
mente attraverso “forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti
per territorio” che non includono quindi poteri autonomi deliberativi. Il tutto
nel rispetto della “riserva dello Stato della definizione delle regole necessarie
per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle di-
scipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti
con i principi delle norme di attuazione della presente lettera”.
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