Page 75 - eBook - La Questione Territoriale
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orari di apertura delle pasticcerie sia misura idonea a ridurre il numero dei sog-
getti affetti da diabete? Chi può escludere che chiuse tutte le pasticcerie i golosi
accedano al mercato delle bancarelle illegali con dolci prodotti e provenienti
chi sa da dove? NESSUNO);
(ii) la riduzione di orario imposto è oltre il 40 percento dell’orario normale: le
ore tagliate sono 8, da 18 a 10;
(iii) l’esistenza di specifiche discipline a livello nazionale che si pongono l’o-
biettivo di tutelare i minori, come: (a) l’art. 110, comma 8 del Tulps, come
modificato dall’art. 22, comma 3, della L. 289 del 27.12.2002, (“L’utilizzo degli
apparecchi e dei congegni di cui al comma 6” è “vietato ai minori di anni 18”); (b)
l’art. 24 del D.L. 98 del 6.07.2011 (con il divieto di “consentire la partecipazione
ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto”); (c) il successivo
comma 21 (con la relativa “sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila
a euro ventimila” o “la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni”); (d) il cosiddetto decreto Bal-
duzzi comma 8 dell’art. 7 (“è vietato l’ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree
destinate al gioco (…)”;
(iv) l’adozione disordinata da parte di diversi Comuni di orari differenti, come
a dimostrare che non c’è una cura univocamente individuata;
(v) le continue indicazioni del legislatore nazionale che si è più volte speso e si
sta spendendo per evidenziare le esigenze di coordinamento: (a) l’art. 14 della
Delega fiscale 2014 approvata con la legge n. 23 dell’11.03.2014 dispone il ri-
ordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici e prevede “forme
vincolanti di partecipazione dei Comuni competenti per territorio” che non
includono quindi poteri autonomi deliberativi, nel rispetto della “riserva dello
Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza
pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo
emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle norme di
attuazione della presente lettera”; (b) l’art. 117 della Cost., nella nuova veste
prevista dall’approvanda riforma del titolo V della Costituzione, attribuisce alla
Stato la legislazione esclusiva in materia di norme generali per la tutela della sa-
lute e concede allo Stato la possibilità di “intervenire in materie o funzioni non
riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giu-
ridica o dell’unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realiz-
zazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale”.
Questi temi dovranno essere trattati nelle fasi di merito dei giudizi pendenti e
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