Page 73 - eBook - La Questione Territoriale
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milano da bere ma non da giocare
adesso si fa sul serio, a milano. Dopo l’ordinanza sugli orari
di esercizio delle slot, la pronuncia del tar e quella del Consiglio
di stato, il contenzioso entra nel merito. fra tanti rischi e contraddizioni.
Gioco neWs FebbRaio 2015
ono di questi giorni le pronunzie con le quali il Consiglio di Stato ha
confermato il rigetto operato dal Tar Lombardia dei ricorsi avverso l’ordi-
s nanza del sindaco di Milano del 15/10/2014 recante: “Disciplina comunale
degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 Tulps e degli orari
di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma,
installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulps, R.D. n. 773/1931”.
Tra le osservazioni evidenziate dal Consiglio di Stato vi sono le seguenti: “Non
si configura alcuna carenza di istruttoria e motivazione” e “le censure che lamentano
l’irragionevolezza e la sproporzione dell’azione amministrativa sono inammissibili nel-
la parte in cui sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato di merito
sulle scelte ampiamente discrezionali rimesse alle valutazioni tecniche ed amministrative
dell’organo politico che non trasmodano nell’abnormità”.
Su questi specifici punti potrà necessariamente tornarsi nella fase di merito dei
giudizi per evidenziare che in realtà vi sono numerosi spunti che impongono
una riflessione.
Diverse sono le contestazioni mosse al provvedimento comunale, quanto al
difetto di istruttoria. In primo luogo, l’Amministrazione comunale non ha
ritenuto opportuno indire una procedura di preventiva consultazione con i
concessionari e/o con gli operatori del gioco (ad esempio, con le rispettive
associazioni rappresentative).
Va poi rilevato che le preoccupazioni lamentate dall’Amministrazione comu-
nale non appaiono assistite da un’adeguata istruttoria in ordine al paventato fe-
nomeno patologico, ma si fondano esclusivamente su meri dati (di provenienza
per lo più ignota), non sufficienti a motivare i provvedimenti restrittivi gravati.
Nello specifico, dall’ordinanza emerge che “nei SerT (Servizi per le Tossicodipen-
denze) del Dipartimento dipendenze della Asl di Milano, le persone affette da patologia
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