Page 73 - eBook - La Questione Territoriale
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milano da bere ma non da giocare


               adesso si fa sul serio, a milano. Dopo l’ordinanza sugli orari
               di esercizio delle slot, la pronuncia del tar e quella del Consiglio
               di stato, il contenzioso entra nel merito. fra tanti rischi e contraddizioni.


               Gioco neWs FebbRaio 2015






                    ono di questi giorni le pronunzie con le quali il Consiglio di Stato ha
                    confermato il rigetto operato dal Tar Lombardia dei ricorsi avverso l’ordi-
               s nanza del sindaco di Milano del 15/10/2014 recante: “Disciplina comunale
               degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 Tulps e degli orari
               di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma,
               installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulps, R.D. n. 773/1931”.
               Tra le osservazioni evidenziate dal Consiglio di Stato vi sono le seguenti: “Non
               si configura alcuna carenza di istruttoria e motivazione” e “le censure che lamentano
               l’irragionevolezza e la sproporzione dell’azione amministrativa sono inammissibili nel-
               la parte in cui sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato di merito
               sulle scelte ampiamente discrezionali rimesse alle valutazioni tecniche ed amministrative
               dell’organo politico che non trasmodano nell’abnormità”.
               Su questi specifici punti potrà necessariamente tornarsi nella fase di merito dei
               giudizi per evidenziare che in realtà vi sono numerosi spunti che impongono
               una riflessione.
               Diverse sono le contestazioni mosse al provvedimento comunale, quanto al
               difetto di istruttoria. In primo luogo, l’Amministrazione comunale non ha
               ritenuto opportuno indire una procedura di preventiva consultazione con i
               concessionari e/o con gli operatori del gioco (ad esempio, con le rispettive
               associazioni rappresentative).
               Va poi rilevato che le preoccupazioni lamentate dall’Amministrazione comu-
               nale non appaiono assistite da un’adeguata istruttoria in ordine al paventato fe-
               nomeno patologico, ma si fondano esclusivamente su meri dati (di provenienza
               per lo più ignota), non sufficienti a motivare i provvedimenti restrittivi gravati.
               Nello specifico, dall’ordinanza emerge che “nei SerT (Servizi per le Tossicodipen-
               denze) del Dipartimento dipendenze della Asl di Milano, le persone affette da patologia






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