Page 43 - eBook - La Questione Territoriale
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Che riordino sia


               anche la concertazione tra stato e regioni prevista
               dalla legge di stabilità 2016 è contro l’effetto espulsivo del gioco
               legale ma occorre che sia esaustiva e che giunga in tempo


               Gioco neWs FebbRaio 2016




              la
                          cosiddetta legge di Stabilità 2016, tra le varie mosse che hanno
                          interessato il settore del gioco, ha ritenuto di includere quella
                          della ritualizzazione di un processo di concertazione tra Stato
               e Regioni per mettere mano al problema noto del proliferare sul territorio
               di regolamentazioni locali scoordinate e frammentate aventi ad oggetto la
               limitazione della distribuzione del gioco legale.
               In particolare il processo in parola è quello ritualizzato dal comma 936, se-
               condo cui, “Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata (…) sono de-
               finite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i cri-
               teri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori
               livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede
               dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte
               in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell’economia
               e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.”
               La Conferenza unificata in questione è quella di cui al richiamato articolo 8
               del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 secondo cui: “1. La Conferenza
               Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse co-
               mune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Con-
               ferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta
               dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno
               o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno
               parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
               il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il
               presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente
               dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni,
               comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci






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