Page 42 - eBook - La Questione Territoriale
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p ar te prima — r a c c ol t a de gli inter venti
regole e senza controlli e come tali potenzialmente idonei a determinare un
aggravamento ulteriore del fenomeno.
Venendo poi al punto di vista del legislatore, ci si accorge che anche la legge
nazionale è contro il proibizionismo del gioco legale. E ciò lo si evince non solo
dal fatto che una regolamentazione del gioco viene effettuata ormai da tempo,
ma anche da tutto quanto fatto o comunque annunciato in questi anni contro il
proibizionismo, tra l’altro disordinato, concepito dai distanziometri. Ed oggi ci si
limita a ricordare il più recente dei tentativi: la legge di Stabilità 2016 che prevede
una regolamentazione da condividere col territorio che sia ordinata, legittima,
omogena, ma soprattutto vera (nel senso che regolamenti e non vieti), attraverso
lo strumento della Conferenza unificata, di cui si è detto in altro intervento.
La giurisprudenza a sua volta comincia a dare segnali di insofferenza innanzi al
problema del proibizionismo generato dai distanziometri più volte denunziati.
Si pensi all’ordinanza del Tar Puglia del 22/7/2015, con cui viene dichiarata
non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della legge Re-
gione Puglia numero 43/2013 e del relativo distanziometro. Peraltro, come
anticipato in precedenti occasioni, il Consiglio di Stato in due ordinanze datate
1/12/2015, numero 5332/2015 e 5333/2015 ha “Ritenuto che le argomentazio-
ni proposte dall’appellante meritino l’approfondimento proprio dell’esame nel merito
con particolare riferimento alla dedotta questione di legittimità costituzionale della legge
regionale della Liguria 2012, n. 17; Ritenuto che, allo stato, debbano essere condivise
le argomentazioni svolte dal primo giudice in relazione alla comparazione dei danni
rispettivamente prospettati dalle parti”. Stessa conclusione è poi stata concepita
sempre dal Consiglio di Stato, sempre il 1/12/2015, ma con ordinanza numero
5337/2015 e rivolgendosi al Tar Toscana, con riferimento al distanziometro
imposto dalla legge Regione Toscana numero 57 del 2013.
Anche il Tribunale Amministrativo di Bolzano, dopo molte pronunzie non sen-
sibili al denunziato effetto espulsivo, sembra cominciare ad aprire uno spiraglio
con l’ordinanza n. 196/2015 del 16.12.2015 con cui è stata disposta la so-
spensione dell’efficacia del provvedimento con cui la Provincia aveva rigettato
l’istanza di proroga della licenza ex art. 88 Tulps presentata dal ricorrente in
vista della scadenza del 31/12/2015. Ed in effetti, in quella sede il Giudice, non
escludendo la fondatezza del ricorso, ha ritenuto l’effettiva sussistenza del pre-
giudizio lamentato dal ricorrente “tenendo conto che le licenze (…) hanno validità
SOLO fino al 31 dicembre 2015”).
Viene da chiedersi allora, perché tardare nella soluzione del problema?
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