Page 42 - eBook - La Questione Territoriale
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p ar te  prima  —  r a c c ol t a  de gli  inter venti


               regole e senza controlli e come tali potenzialmente idonei a determinare un
               aggravamento ulteriore del fenomeno.
               Venendo poi al punto di vista del legislatore, ci si accorge che anche la legge
               nazionale è contro il proibizionismo del gioco legale. E ciò lo si evince non solo
               dal fatto che una regolamentazione del gioco viene effettuata ormai da tempo,
               ma anche da tutto quanto fatto o comunque annunciato in questi anni contro il
               proibizionismo, tra l’altro disordinato, concepito dai distanziometri. Ed oggi ci si
               limita a ricordare il più recente dei tentativi: la legge di Stabilità 2016 che prevede
               una regolamentazione da condividere col territorio che sia ordinata, legittima,
               omogena, ma soprattutto vera (nel senso che regolamenti e non vieti), attraverso
               lo strumento della Conferenza unificata, di cui si è detto in altro intervento.
               La giurisprudenza a sua volta comincia a dare segnali di insofferenza innanzi al
               problema del proibizionismo generato dai distanziometri più volte denunziati.
               Si pensi all’ordinanza del Tar Puglia del 22/7/2015, con cui viene dichiarata
               non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della legge Re-
               gione Puglia numero 43/2013 e del relativo distanziometro. Peraltro, come
               anticipato in precedenti occasioni, il Consiglio di Stato in due ordinanze datate
               1/12/2015, numero 5332/2015 e 5333/2015 ha “Ritenuto che le argomentazio-
               ni  proposte  dall’appellante  meritino  l’approfondimento  proprio  dell’esame  nel  merito
               con particolare riferimento alla dedotta questione di legittimità costituzionale della legge
               regionale della Liguria 2012, n. 17; Ritenuto che, allo stato, debbano essere condivise
               le argomentazioni svolte dal primo giudice in relazione alla comparazione dei danni
               rispettivamente prospettati dalle parti”. Stessa conclusione è poi stata concepita
               sempre dal Consiglio di Stato, sempre il 1/12/2015, ma con ordinanza numero
               5337/2015 e rivolgendosi al Tar Toscana, con riferimento al distanziometro
               imposto dalla legge Regione Toscana numero 57 del 2013.
               Anche il Tribunale Amministrativo di Bolzano, dopo molte pronunzie non sen-
               sibili al denunziato effetto espulsivo, sembra cominciare ad aprire uno spiraglio
               con l’ordinanza n. 196/2015 del 16.12.2015 con cui è stata disposta la so-
               spensione dell’efficacia del provvedimento con cui la Provincia aveva rigettato
               l’istanza di proroga della licenza ex art. 88 Tulps presentata dal ricorrente in
               vista della scadenza del 31/12/2015. Ed in effetti, in quella sede il Giudice, non
               escludendo la fondatezza del ricorso, ha ritenuto l’effettiva sussistenza del pre-
               giudizio lamentato dal ricorrente “tenendo conto che le licenze (…) hanno validità
               SOLO fino al 31 dicembre 2015”).
               Viene da chiedersi allora, perché tardare nella soluzione del problema?






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