Page 47 - eBook - La Questione Territoriale
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il legislatore prende le distanze
anche il legislatore si sta convincendo che le norme limitative del gioco
legale non possono essere così disordinate e tendenti al proibizionismo
Gioco neWs Gennaio 2016
ono di pochi giorni fa le ordinanze del Consiglio di Stato che, accoglien-
do l’appello di un operatore del gioco legale e per certi versi dell’intero
s comparto, ha di fatto indicato al Tar Liguria di fissare urgentemente la
discussione nel merito per affrontare in maniera chiara la questione di legit-
timità costituzionale del distanziometro imposto dalla legge Regione Ligu-
ria del 2012 numero 17 (cfr., in particolare, ordinanze numero 5332/2015 e
5333/2015 del 1/12/2015). Poche ore dopo a medesime conclusioni lo stesso
Consiglio di Stato giungeva rivolgendosi al Tar Toscana, con riferimento al di-
stanziometro imposto dalla legge Regione Toscana del 2013 numero 57 (cfr., in
particolare, ordinanza numero 5337/2015 del 1/12/2015). Le tre ordinanze, va
detto, seguono l’andamento, già oggetto di commento in occasione di prece-
denti interventi, tracciato con l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzione
delle questioni di legittimità sollevate riguardo al distanziometro della legge
Regione Puglia del 2013 numero 43 (cfr., in particolare, ordinanza numero
2529/2015 del 22/7/2015).
Se dunque dalle aule della Giustizia cominciano a pervenire segnali di consa-
pevolezza del problema dell’illegittimità del proibizionismo imposto dal terri-
torio, va chiarito una volta per tutte che stessa consapevolezza viene espressa, e
da tempo, altresì dal legislatore.
È cosa nota, infatti che, il legislatore abbia dato chiari segnali in cui emergono
le esigenze di unitarietà di trattamento del fenomeno distributivo del gioco
legale. Detti segnali risultano da diversi aspetti.
In primo luogo, vi sono i principi posti in sede di delega fiscale 2014, col du-
plice intento di: (a) uniformare la disciplina a livello nazionale nel settore del
gioco lecito; (b) regolamentare e non impedire o espellere dal territorio nazio-
nale le attività relative al gioco lecito per perseguire l’intento di tutelare la fede,
l’ordine e la sicurezza pubblica; (c) contemperare gli interessi erariali con quelli
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