Page 48 - eBook - La Questione Territoriale
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p ar te prima — r a c c ol t a de gli inter venti
locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, prevenire il riciclaggio
dei proventi di attività criminose, garantire il regolare afflusso del prelievo tri-
butario gravante sui giochi (articolo 14 della legge n. 23 dell’11.03.2014)
Ed invero l’art. 14 della Delega fiscale 2014 dispone il riordino delle disposi-
zioni vigenti in materia di giochi pubblici in un codice delle disposizioni sui
giochi, con intento di regolamentare il settore in modo unitario e uniforme
a livello nazionale, nel rispetto di alcuni principi, tra cui “introdurre e garantire
l’applicazione di regole trasparenti e uniformi nell’interno territorio nazionale in materia
di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garan-
tendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedi-
mento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da
luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da
gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse
su eventi sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco
lecito di cui all’articolo 110, comma 6 lettera a) e b) del Tulps”.
Tra i principi, inoltre, si prevede una partecipazione alle determinazioni in
materia di distribuzione del gioco esclusivamente attraverso “forme vincolanti
di partecipazione dei comuni competenti per territorio” che non includono quindi
poteri autonomi deliberativi.
Il tutto nel rispetto della “riserva dello Stato della definizione delle regole necessarie
per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline
regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle
norme di attuazione della presente lettera”.
In secondo luogo, vanno ricordati i principi posti in sede di attuazione della de-
lega come risulta dal disegno di legge attualmente all’esame (cfr, ,in particolare,
disegno di legge, Atto Senato numero 2000/2015).
In particolare, l’articolo 6, commi 1 e 2, del disegno di legge richiamato preve-
dono che: “1. L’organizzazione e l’esercizio di giochi pubblici (…) sono riservati allo
Stato. Sono altresì riservati allo Stato la identificazione, il consenso e la disciplina delle
attività di gioco (…). L’organizzazione e l’esercizio delle attività di cui al primo periodo
sono affidate al Ministero dell’economia e delle finanze, che le esercita mediante l’A-
genzia la quale può effettuarne la gestione o direttamente o per mezzo di concessionari,
persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo
caso, la misura dei compensi spettanti e le altre modalità della gestione sono stabilite in
convenzioni accessive alle concessioni. 2. Nell’esercizio delle loro potestà normative ed
amministrative, le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposi-
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