Page 38 - eBook - La Questione Territoriale
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p ar te prima — r a c c ol t a de gli inter venti
di orari di apertura, dall’altro. Il tutto senza contare la remissione alla Corte
Costituzionale delle questioni di legittimità della legge anti-gioco legale della
Regione Puglia.
Delle attese che gli operatori ripongono nei lavori della Conferenza unificata
si è già avuto modo di dire in occasione dei precedenti interventi. Così come
si è detto del recente orientamento della giurisprudenza che ha cominciato
ad accogliere le istanze degli operatori legali. Ad ogni buon conto vale la pena
rammentare il caso recente affrontato anche Consiglio di Stato che ha ritenuto
illegittimo un distanziometro per le ragioni che da tempo chiediamo che siano
valutate. La sentenza del Consiglio di Stato del 10.2.2016 (R.G. 4452/2015),
confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tar Emilia Romagna, in
accoglimento del ricorso di un gestore avverso il distanziometro fissato dal Co-
mune di Bologna, ha rilevato quanto di seguito richiamato.
In primo luogo è stato chiarito che “Nel caso in esame, se l’effetto dissuasivo della
distanza dalle sale giochi dei (luoghi in cui si trovano di regola i soggetti da tutelare)
risponde ad un criterio presuntivo generalmente condiviso, manca una regola tecnica cui
fare riferimento per misurare l’efficacia di una determinata distanza.
In secondo luogo è stato chiarito che “il Comune di Bologna avrebbe dovuto ana-
lizzare in modo approfondito l’incidenza delle ludopatie nel proprio territorio, valutare
in relazione ad essa quale distanza di rispetto poteva ritenersi astrattamente adeguata
alla consistenza del fenomeno da contrastare, e verificare se, in relazione alla diffusione
dei siti sensibili, una simile distanza fosse misura proporzionata e sostenibile, in quanto
tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la
disponibilità di sedi alternative in vista di possibili trasferimenti degli esercizi in attività.”
Ed infine è stato precisato che “Può convenirsi che, al riguardo, si trattasse di eserci-
tare una discrezionalità piuttosto ampia, limitatamente sindacabile. Tuttavia, nel caso in
esame, non è stato argomentato dal Comune appellante, né risulta dalla documentazione
in atti, che valutazioni di tal genere siano state compiute”.
Il distanziometro del Comune di Napoli è oltremodo articolato: è previsto
un raggio di interdizione ampio di 500 metri da diversi luoghi sensibili, sono
altresì vietate numerose ed ampie zone e numerose tipologie di immobili, sono
imposti raggi di interdizione di 200 metri da bancomat, banche uffici postali ed
ulteriori limitazioni per gli apparecchi. Il tutto è concepito al punto da rendere
vietato il gioco legale da circa il 97 % (!) del territorio del Comune.
In altre e poche parole, il regolamento di Napoli potrebbe essere definito senza
difficoltà un altro, l’ennesimo, caso di scuola di effetto espulsivo.
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