Page 38 - eBook - La Questione Territoriale
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p ar te  prima  —  r a c c ol t a  de gli  inter venti


               di orari di apertura, dall’altro. Il tutto senza contare la remissione alla Corte
               Costituzionale delle questioni di legittimità della legge anti-gioco legale della
               Regione Puglia.
               Delle attese che gli operatori ripongono nei lavori della Conferenza unificata
               si è già avuto modo di dire in occasione dei precedenti interventi. Così come
               si è detto del recente orientamento della giurisprudenza che ha cominciato
               ad accogliere le istanze degli operatori legali. Ad ogni buon conto vale la pena
               rammentare il caso recente affrontato anche Consiglio di Stato che ha ritenuto
               illegittimo un distanziometro per le ragioni che da tempo chiediamo che siano
               valutate. La sentenza del Consiglio di Stato del 10.2.2016 (R.G. 4452/2015),
               confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tar Emilia Romagna, in
               accoglimento del ricorso di un gestore avverso il distanziometro fissato dal Co-
               mune di Bologna, ha rilevato quanto di seguito richiamato.
               In primo luogo è stato chiarito che “Nel caso in esame, se l’effetto dissuasivo della
               distanza dalle sale giochi dei (luoghi in cui si trovano di regola i soggetti da tutelare)
               risponde ad un criterio presuntivo generalmente condiviso, manca una regola tecnica cui
               fare riferimento per misurare l’efficacia di una determinata distanza.
               In secondo luogo è stato chiarito che “il Comune di Bologna avrebbe dovuto ana-
               lizzare in modo approfondito l’incidenza delle ludopatie nel proprio territorio, valutare
               in relazione ad essa quale distanza di rispetto poteva ritenersi astrattamente adeguata
               alla consistenza del fenomeno da contrastare, e verificare se, in relazione alla diffusione
               dei siti sensibili, una simile distanza fosse misura proporzionata e sostenibile, in quanto
               tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la
               disponibilità di sedi alternative in vista di possibili trasferimenti degli esercizi in attività.”
               Ed infine è stato precisato che “Può convenirsi che, al riguardo, si trattasse di eserci-
               tare una discrezionalità piuttosto ampia, limitatamente sindacabile. Tuttavia, nel caso in
               esame, non è stato argomentato dal Comune appellante, né risulta dalla documentazione
               in atti, che valutazioni di tal genere siano state compiute”.
               Il distanziometro del Comune di Napoli è oltremodo articolato: è previsto
               un raggio di interdizione ampio di 500 metri da diversi luoghi sensibili, sono
               altresì vietate numerose ed ampie zone e numerose tipologie di immobili, sono
               imposti raggi di interdizione di 200 metri da bancomat, banche uffici postali ed
               ulteriori limitazioni per gli apparecchi. Il tutto è concepito al punto da rendere
               vietato il gioco legale da circa il 97 % (!) del territorio del Comune.
               In altre e poche parole, il regolamento di Napoli potrebbe essere definito senza
               difficoltà un altro, l’ennesimo, caso di scuola di effetto espulsivo.






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