Page 29 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo Cardia — La que stione territ oria L e
Ciò detto sul divieto di pubblicità, si è poi più volte messa in risalto la limita-
zione degli orari che, purtroppo limitazione non può essere definita quando su
24 ore giornaliere di operatività se ne concedono di apertura/funzionamento
fino a 5! (come su Napoli).
Ma quel che si è voluto da sempre mettere in evidenza è che appare in modo
macroscopico il reale effetto espulsivo dei distanziometri.
La normativa territoriale anziché regolamentare la distribuzione sul territo-
rio del gioco, di fatto ed in realtà determina il divieto assoluto di installazioni
sull’intera area regolamentata e non su parti di essa. Anziché individuare aree
circoscritte di divieto di distribuzione del gioco legale (come annunciato nel-
le premesse della normativa territoriale in genere) di fatto poi si istituisce un
proibizionismo illegittimo.
In altre parole, per l’ampiezza del raggio di interdizione e/o per la numerosità
dei luoghi sensibili individuati, non vi sono vie o aree nella quasi totalità dei
territori locali interessati in cui possa essere esercitata l’attività del gioco lecito.
Con operatori legali e associazioni di categoria si è spesso fatto ricorso a perizie
di esperti per dimostrare l’effetto espulsivo. Ebbene nel 100 % dei casi analizzati
è risultato che la percentuale di interdizione è prossima al 100 % del territorio
interessato. Si tratta dei seguenti casi:
1. Perizia effetto espulsivo Napoli
2. Perizia effetto espulsivo Bari
3. Perizia effetto espulsivo Genova
4. Perizia effetto espulsivo Firenze
5. Perizia effetto espulsivo Trento
6. Perizia effetto espulsivo Bolzano
7. Perizia effetto espulsivo Milano 13
8. Perizia effetto espulsivo Vicenza
9. Perizia effetto espulsivo Vigevano
10. Perizia effetto espulsivo Sulmona
11. Perizia effetto espulsivo Lodi
12. Perizia effetto espulsivo Pioltello
comma 3: “È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da giochi e
di attrazione”; (b) Art. 12 comma 1: “Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, ogni violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 5/bis, 8 e 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 144,00 euro a 1.410,00 euro”.
13. Nel caso di specie la tavola è stata rinvenuta sul sito del Comune.
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