Page 25 - eBook - La Questione Territoriale
P. 25

Geronimo  Cardia  —  La  que stione  territ oria L e


               mativa nazionale che da tempo ha compiuto la scelta della regolamentazione, della
               disciplina, per carità sempre migliorabile, piuttosto che quella del proibizionismo.
               Ma procedendo con ordine, vediamo la categoria di divieto di pubblicità. Su
               questo c’è poco da dimostrare, un divieto di pubblicità non regolamenta, vieta
               di fare la pubblicità. A ciò si aggiunga che le modalità di rappresentazione del
               divieto di pubblicità non sono sempre uniformi sul territorio. Esse si palesa-
               no sempre in modo differente, rendendo impossibile l’adempimento: si pensi
               all’operatore che commissiona una pubblicità su un canale su rete nazionale,
               come può pretendere che il canale sia oscurato sul territorio in cui la normativa
               territoriale impone il divieto di pubblicità? Premesso che il tema del divieto
               è in contrasto con principio di regolamentazione della pubblicità, chiarito dal
               cosiddetto decreto Balduzzi , prima, e dalla legge di Stabilità 2016 , poi, uno
                                                                         4
                                       3
                  3.  In particolare il decreto Legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con la L. n. 189
               dell’08.11.2012 (il già citato c.d. decreto Balduzzi): prevede una regolamentazione della pub-
               blicità (a) Art. 7 comma 4: “Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro
               nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai
               minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi
               forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in
               occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari
               concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e
               radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzi anche solo
               uno dei seguenti elementi: a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; b) presenza di minori;
               c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell’indicazione
               della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali
               dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti
               di raccolta dei giochi.”; (b) Art. 7 comma 4-bis: “La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro
               deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo
               gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi
               similari”; (c) Art. 7 comma 4-bis ultimo capoverso: “In caso di violazione (dell’art. 7 comma 4-bis), il
               soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di
               annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente
               articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento”; (d) Art. 7
               comma 6: “Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del
               mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una san-
               zione amministrativa pecuniaria da ‎ 100.000,00 ad ‎ 500.000,00”
                  4.  La legge di Stabilità 2016 in materia di pubblicità del gioco propone la seguente rego-
               lamentazione: “937. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi da 4 a 5, del decreto legge
               13 settembre 2012, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e fermo il
               divieto di pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare
               l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai mi-
               nori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni






               24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30