Page 28 - eBook - La Questione Territoriale
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               (vi) Abruzzo ;
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               (viii) Friuli Venezia Giulia ;
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               (ix) Province Autonome di Trento e Bolzano .
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               vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall’articolo 7
               del decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
               n. 189”; (b) Art. 14 comma 3: “Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, sono soggetti al
               regime sanzionatorio previsto dall’articolo 7, comma 6, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012.”
                    (ii) Regolamenti comunali. A titolo esemplificativo, si riportano le disposizioni in materia
               di pubblicità previste dal Regolamento Comunale sugli apparecchi da divertimento e intrat-
               tenimento e sugli esercizi e locali in cui si svolge il gioco del Comune di Prato approvato con
               delibera del consiglio comunale n. 61 del 30.07.2012: (a) Art. 12 comma 1: “È vietata, in qualsiasi
               forma e con qualsiasi modalità, la pubblicità di prodotti di gioco pubblico nell’ambito del territorio comuna-
               le”; (b) Art. 12 comma 2: “È vietato l’utilizzo di insegne recanti la denominazione “Casinò”, “Casa da
               Gioco” o espressioni simili”; (c) Art. 14 comma 2: “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni
               delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00
               (venticinque,00) euro a euro 500,00 (cinquecento,00)”.
                  9.  In Abruzzo oltre alle norme nazionali occorre tenere presente la seguente normativa terri-
               toriale in materia di pubblicità: Legge Regione Abruzzo n. 40 del 29.10.2013 “Disposizioni per la
               prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”: (a) Art. 3 comma 5: “È vietata qualsiasi
               attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il
               gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici”; (b) Art. 4 comma 1: “1. La violazione delle disposizioni
               contenute nella presente legge, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati even-
               tualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione
               amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00.”.
                  10.  In Puglia oltre alle norme nazionali occorre tenere presente la seguente normativa
               territoriale in materia di pubblicità: Legge Regione Puglia n. 43 del 13.12.2013 “Disposizioni
               per la prevenzione e il trattamento del gioco”: (a) Art. 7 comma 7: “È vietata qualsiasi attività
               pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco”; (b) Art. 7 comma 8: “L’inosservanza
               delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da
               6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa
               accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni”.
                  11.  In Friuli Venezia Giulia oltre alle norme nazionali occorre tenere presente la seguente
               normativa territoriale in materia di pubblicità: Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 1 del
               14.02.2014 “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da
               gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”: (a) Art. 6 comma 8: “È
               vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco che si ponga in
               contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge 158/2012”; (b) Art. 9 comma 2: “L’in-
               osservanza del divieto di cui all’articolo 6, comma 8, è soggetta all’applicazione di sanzioni amministrative
               pecuniarie nella misura compresa tra 1.000 e 5.000 euro”.
                  12.  Nelle Province autonome di Trento e Bolzano oltre alle norme nazionali occorre
               tenere presente tra l’altro la seguente normativa territoriale in materia di pubblicità: Legge
               Provinciale n. 13 del 13.05.1992 “Norme in materia di pubblico spettacolo”: (a) Art. 5-bis






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