Page 34 - eBook - La Questione Territoriale
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della Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante norme in materia di “Contrasto
alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)”, per contrasto con gli articoli
117 comma 2, lett. h) e 117, comma 3, della Costituzione.
Quella che si vuole qui richiamare è la giurisprudenza amministrativa che esige
un’adeguata motivazione e un’approfondita istruttoria nelle due sopraggiunte
pronunce gemelle del Consiglio di Stato (Cfr CdS, sez. III, 10 febbraio 2016,
n.578 e n. 579). Esse hanno ritenuto illegittima la fissazione apodittica di di-
stanze da luoghi ritenuti sensibili, in assenza di adeguata istruttoria in ordine alla
effettiva incidenza delle ludopatie sul territorio e di idonea valutazione sul se,
in relazione anche alla elevatissimo numero dei luoghi sensibili individuati, la
distanza stabilita sia proporzionata e sostenibile “in quanto tale da non impedire
di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponi-
bilità di sedi alternative in vista di possibili trasferimenti di esercizi in attività”.
Lo stesso Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado emessa
dal Tar Emilia Romagna in accoglimento del ricorso di un gestore avverso il
distanziometro fissato dal Comune di Bologna, ha rilevato come “Nel caso in
esame, se l’effetto dissuasivo della distanza dalle sale giochi dei (luoghi in cui si trovano
di regola i) soggetti da tutelare risponde ad un criterio presuntivo generalmente condiviso,
manca una regola tecnica cui fare riferimento per misurare l’efficacia di una determinata
distanza. (…) il Comune di Bologna avrebbe dovuto analizzare in modo approfondito
l’incidenza delle ludopatie nel proprio territorio, valutare in relazione ad essa quale di-
stanza di rispetto poteva ritenersi astrattamente adeguata alla consistenza del fenomeno
da contrastare, e verificare se, in relazione alla diffusione dei siti sensibili, una simile
distanza fosse misura proporzionata e sostenibile, in quanto tale da non impedire di fatto
nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponibilità di sedi alter-
native in vista di possibili trasferimenti degli esercizi in attività. Può convenirsi che, al
riguardo, si trattasse di esercitare una discrezionalità piuttosto ampia, limitatamente sin-
dacabile. Tuttavia, nel caso in esame, non è stato argomentato dal Comune appellante, né
risulta dalla documentazione in atti, che valutazioni di tal genere siano state compiute”.
Dopo tutto quanto detto in questi anni di pubblicazioni e di interventi è da
questa giurisprudenza che bisogna ripartire affinché, anche con i lavori della
Conferenza Unificata, possa ridarsi serenità e stabilità al comparto, la giusta
regolamentazione e la giusta tutela a cittadini e clienti giocatori risolvendo una
volta per tutte i paradossi della normativa territoriale regionale proibizionistica
(richiamata in stralcio nella Parte Terza) e della normativa territoriale proibizio-
nistica comunale, richiamata in stralcio nella Parte Quarta).
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