Page 32 - eBook - La Questione Territoriale
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               Tutti questi aspetti, insieme, sono in grado di violare una serie importante di
               principi di diritto imposti dall’ordinamento giuridico nazionale. Si pensi ad
               esempio ai seguenti profili più e più volte denunziati.
               (i) La più volte rilevata violazione della riserva di legge va valutata non da sola,
               ma alla luce dell’effetto espulsivo, in quanto esso determina, di fatto, la proibi-
               zione del gioco dal territorio interessato, quando invece lo Stato, l’ordinamento
               giuridico nazionale, in virtù della riserva legale, ha ritenuto giusto operare una
               regolamentazione del gioco, superando la proibizione del medesimo. Per supe-
               rare il problema non è un caso che prima col decreto Balduzzi, poi con la legge
               di Stabilità 2016 si sia previsto un meccanismo che ponga fine al disordine ed
               al proibizionismo del territorio ricorrendo ai lavori della Conferenza Unificata
               e ponendo il termine ancora pendente del 30 aprile 2016 .
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               (ii) La normativa territoriale e l’effetto espulsivo che determina sono in contra-
               sto con la “chiamata in sussidiarietà” che consente allo Stato legislatore, garan-
               tendo il rispetto del principio di leale collaborazione attraverso forme di par-
               tecipazione: (i) di esercitare la potestà normativa anche in materia concorrente
               fissando i principi e i criteri a cui dovrà attenersi la normativa locale e (ii) di
               allocare a livello centrale la funzione amministrativa “quando la materia, secon-
               do un criterio di prevalenza, appartenga alla competenza regionale concorrente
               ovvero residuale”. La necessità di un “esercizio unitario”, alla base della chiama-
               ta in sussidiarietà da parte dello Stato, emerge (i) da molteplici e concomitanti
               elementi rinvenibili nell’ordinamento; (ii) dall’esplicito decreto Balduzzi; e (iii)
               dall’articolo 14 della legge delega fiscale n. 23 del 11 marzo 2014; (iv) dalla ri-
               chiamata legge di Stabilità 2016 all’articolo 1 comma 936; (v) dalla riforma del
               titolo V della Costituzione; (vi) dal disegno di Legge a firma dei senatori PD
               numero 2000 del 7/7/2015. La necessità emerge dunque sia da provvedimenti
               normativi, sia da provvedimenti che stanno per essere approvati.
               (iii) È stato anche detto che la normativa territoriale e l’effetto espulsivo che
               determina appaiono in contrasto con l’art. 117, terzo comma ultimo capoverso,


                  14.  L’art.1 comma 936 della legge di Stabilità 2016 dispone che “Entro il 30 aprile 2016, in
               sede di Conferenza unificata di cui all’articolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite
               le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione
               e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute,
               dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età.
               Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell’economia e
               delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti”.






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