Page 27 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo Cardia — La que stione territ oria L e
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(i) Liguria ;
(ii) Lazio ;
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(iii) Lombardia ;
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(v) Toscana ;
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5. In Liguria oltre alle norme nazionali occorre tenere presente la seguente normativa
territoriale in materia di pubblicità:
(i) Legge Regione Liguria n. 17 del 30.04.2012 “Disciplina delle sale da gioco”, secondo
cui: (a) Art. 2 comma 3: “È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’eserci-
zio di sale da gioco” (b) Art. 3 comma 1: “Sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
1.000,00 ad un massimo di 5.000,00”;
(ii) Regolamenti comunali. A titolo esemplificativo, si riportano le disposizioni in materia
di pubblicità previste dal Regolamento sale da gioco e giochi leciti del Comune di Genova
approvato con delibera del consiglio comunale n. 21/2013 del 30.04.2013: (a) Art. 9 comma 14
ultimo capoverso: “Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proie-
zioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche”; (b) Art. 9 comma 15: “È vietata
qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco”; (c) Art. 25
comma 2: “Le violazioni delle disposizioni delle legge regionale 30.04.2012 n. 17 sono punite come pre-
visto dall’art. 3 della stessa legge” (sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00
ad un massimo di 5.000,00); (d) Art. 25 comma 3 “Le altre violazioni al presente Regolamento
comportano l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del d.lgs. 267/2000
Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell’art. 16 comma 2 della
L. 689/1981 in € 500,00”; (e) Art. 25 comma 4: “In caso di reiterazione potrà essere disposta ai sensi
dell’art. 10 del Tulps la sospensione dell’autorizzazione amministrativa dell’esercizio, o della decadenza in
caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore”.
6. Nel Lazio oltre alle norme nazionali occorre tenere presente la seguente normativa ter-
ritoriale in materia di pubblicità: Legge Regione Lazio n. 5 del 05.08.2013 “Disposizioni per la
prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (Gap)”: (a) Art. 7: “È vietata qualsiasi
attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro. È,
altresì, vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale,
per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro”; (b) Art. 12: “La violazione delle disposizioni
di cui all’articolo 4, comma 1 e all’articolo 7, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura compresa tra € 5.000,00 ed € 15.000,00”.
7. In Lombardia oltre alle norme nazionali occorre tenere presente la seguente normati-
va territoriale in materia di pubblicità: Legge Regione Lombardia n. 8 del 21.10.2013 “Disposi-
zioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”: (a) Art. 5 comma 6: “È
vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco d’azzardo lecito,
che si ponga in contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del d.l. 158/2012”; (b) Art. 10 comma 2:
“L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da € 1.000,00 ad € 5.000,00”.
8. In Toscana oltre alle norme nazionali occorre tenere presente la seguente normativa
territoriale in materia di pubblicità:
(i) Legge Regione Toscana n. 57 del 18.10.2013 “Disposizioni per la prevenzione e il trat-
tamento del gioco d’azzardo patologico”: (a) Art. 5: “La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è
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