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Geronimo  Cardia  —  La  que stione  territ oria L e


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               ART. 10 - Sanzioni amministrative e vigilanza
               1. La collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’art. 110, comma 6,
               del regio decreto n. 773 del 1931 in violazione della distanza prevista dall’art.
               5, comma 1, o di quanto stabilito dai comuni ai sensi dell’art. 5, comma 2, è
               punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per
               ciascun apparecchio. Il comune dispone, inoltre, l’immediata rimozione degli
               apparecchi.
               2. Il gestore che utilizza abusivamente il logo previsto dall’art. 9 è punito con la
               sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.
               3. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi statali rife-
               rite a materie riservate alla competenza dello Stato, la violazione degli obblighi
               previsti dall’art. 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a
               1.200 euro.
               4. Nel caso di reiterazione specifica delle violazioni previste dai commi 2 e 3
               nel corso di un quinquennio il comune provvede alla temporanea sospensione
               dell’esercizio dell’attività di gioco da dieci a sessanta giorni.
               5. La vigilanza sull’osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti della
               struttura provinciale competente in materia di polizia amministrativa, a ciò
               espressamente autorizzati, e dai dipendenti del competente organo comunale.
               6. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novem-
               bre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
               7. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione e dell’ordinanza di archiviazione
               previste dall’art. 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente
               per territorio.
               8. Le somme riscosse ai sensi di questo art. sono introitate nel bilancio del co-
               mune competente per territorio.


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