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trentino
LeGGe ProVinCiaLe 22/07/2015, n. 13
“Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”
(…)
ART. 5 - Collocazione degli apparecchi da gioco
1. Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per preveni-
re la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco
individuati dall’art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza
inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi:
a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, assisten-
za e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari
condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolasti-
co o socio-assistenziale;
d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani,
nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani
previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge
provinciale sui giovani 2007);
e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale
25 luglio 2008, n.11 (Istituzione del servizio volontario civile delle persone
anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a
favore degli anziani)
f) luoghi di Culto.
2. I comuni possono stabilire con proprio atto una distanza superiore a quella
prevista dal comma 1 per la collocazione degli apparecchi da gioco individuati
dall’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931. In aree circoscritte,
esterne ai luoghi individuati dal comma 1, i comuni, inoltre, possono vietare la
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