Page 185 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo Cardia — La que stione territ oria L e
2, 5, 6, 8 e 9 della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti parole: “Ogni
violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 5-bis, 6, 8 e 9,”.
ART. 2 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n.58
“Norme in materia di esercizi pubblici”
1. Al comma 1 dell’ART. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, le
parole: “non vietati con decreto del presidente della Giunta provinciale” sono
sostituite dalle parole: “non vietati ai sensi dell’art. 110, comma 6, del Testo
unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modifiche.”
2. Dopo il comma 1 dell’ART. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n.
58, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio
di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti
frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali
operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. La Giunta provinciale può indivi-
duare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione.”
(…)
LeGGe ProVinCiaLe 13 maGGio 1992, n. 13
“Norme in materia di pubblico spettacolo”
(…)
ART. 2 – Rilascio dell’autorizzazione
1. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento degli spettacoli che rica-
dono nella competenza territoriale di un solo comune è delegato al sindaco
competente per territorio che esercita altresì le relative funzioni amministrative.
2. La delega va esercitata in conformità con le direttive impartite dal Presiden-
te della Provincia. Copia dei provvedimenti adottati dal sindaco nell’esercizio
della delega è trasmessa immediatamente al Presidente della Provincia che, per
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