Page 188 - eBook - La Questione Territoriale
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LombarDia
LeGGe reGionaLe LombarDia 06/05/2015, n.11
“Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e
il trattamento del gioco d’azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6
(Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)” - Legge Regionale
21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo
patologico”
(…)
ART. 5 - Competenze dei comuni
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e
per prevenire fenomeni da Gap, è vietata la nuova collocazione di apparecchi
per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata
dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti
scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture
residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o
sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione
giovanile e oratori.
2. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell’ART. 51, com-
ma 1 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto
dell’impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza
urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico
e il disturbo della quiete pubblica.
3. I sindaci promuovono reti di collaborazione con le associazioni, i volontari e
le Asl, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contra-
sto al gioco d’azzardo patologico.
4. I sindaci, nell’ambito dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica pre-
sieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti
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