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LeGGe ProVinCiaLe boLzano 22/11/2010, n. 13
“Disposizioni in materia di gioco lecito”
ART.1 - Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992 n. 13 “Nor-
me in materia di pubblico spettacolo”
1. Dopo l’art. 5 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è inserito il se-
guente art.:
“Art. 5-bis (Giochi leciti)
1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il
vizio del gioco, l’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2, per l’esercizio di sale
da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in
un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o
altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o se-
miresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. L’autorizzazione
viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011.
2. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi
sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale
da gioco e attrazione, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano
e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inqui-
namento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da giochi e di attrazione.
4. L’esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l’accesso ai
minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modifiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati
i relativi criteri.”
2. Nell’art. 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive mo-
difiche, le parole: “Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli
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