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               LeGGe ProVinCiaLe boLzano 22/11/2010, n. 13
               “Disposizioni in materia di gioco lecito”


               ART.1 - Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992 n. 13 “Nor-
               me in materia di pubblico spettacolo”
               1. Dopo l’art. 5 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è inserito il se-
               guente art.:
               “Art. 5-bis (Giochi leciti)
               1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il
               vizio del gioco, l’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2, per l’esercizio di sale
               da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in
               un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o
               altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o se-
               miresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. L’autorizzazione
               viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
               Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011.
               2. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi
               sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale
               da gioco e attrazione, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano
               e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inqui-
               namento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
               3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
               sale da giochi e di attrazione.
               4. L’esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l’accesso ai
               minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi
               di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
               successive modifiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati
               i relativi criteri.”
               2. Nell’art. 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive mo-
               difiche, le parole: “Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli






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