Page 186 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE   TE rz A  —   N or MA TI v A   TE rr IT or IA l E  r E GI o NA l E   P ro IBI z I o NISTICA


               esigenze di ordine pubblico e di sicurezza e quiete pubblica, può disporre la
               revoca dei provvedimenti stessi.
               2-bis.  Per eventi con un massimo di 500 ospiti che terminano entro le ore
               03.00, che si svolgono all’interno di strutture per le quali è stata accertata l’ido-
               neità e che osservano il limite della capacità ricettiva, l’autorizzazione ai sensi
               del comma 1 del presente articolo, l’autorizzazione acustica di cui all’articolo
               12 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e l’autorizzazione alla som-
               ministrazione di cibi e bevande di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988,
               n. 58, e successive modifiche, sono sostituite dalla segnalazione certificata di
               inizio attività, a condizione che dopo le ore 22.00 non venga turbata la quiete
               del vicinato. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere effettuata
               almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’evento.
               3. Rimangono di competenza del Presidente della Provincia i grandi eventi
               individuati dalla Giunta provinciale.
               4. La Ripartizione provinciale Enti locali effettua la registrazione degli spetta-
               coli viaggianti.

               (…)


               ART. 5 bis – Giochi leciti
               1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il
               vizio del gioco, l’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l’esercizio
               di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano
               ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri
               giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture re-
               sidenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
               L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo
               dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal
               1° gennaio 2011.
               2. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi
               sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale
               da gioco e attrazione, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano
               e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inqui-
               namento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
               2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono
               estese ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui






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