Page 179 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo  Cardia  —  La  que stione  territ oria L e


               2, la Giunta regionale può prevedere azioni di sostegno alle attività delle asso-
               ciazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico
               delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e alla sensibilizzazione sull’uso
               responsabile del denaro.
               5. Per sostenere il perseguimento delle finalità definite nel piano integrato
               triennale socio-sanitario di cui al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2015
               e sino al 31 dicembre 2017, l’aliquota Irap di cui all’art. 16 del decreto legisla-
               tivo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
               produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef
               e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
               disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 percento per gli esercizi che
               provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello
               a cui si riferisce l’agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi
               da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
               773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali
               in cui si svolge l’attività.
               6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esercizi nei quali sono presenti uno o
               più apparecchi da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 sono
               soggetti all’aliquota IRAP di cui all’art. 16 del d.lgs. 446/1997 aumentata dello
               0,92 per cento[2].
               7. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta
               regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità
               applicative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
               8. La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale sull’attua-
               zione delle presenti disposizioni e sui risultati progressivamente ottenuti nel
               prevenire e contrastare il gioco di azzardo lecito. A tal fine, la Giunta regionale
               presenta una relazione annuale, da pubblicare sul sito web della Regione Pie-
               monte unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne
               concludono l’esame. La relazione fornisce risposte documentate in particolare
               in merito:
               a) alle modalità con le quali nel periodo considerato si è modificata la diffu-
               sione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco
               d’azzardo lecito nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;
               b) alle principali criticità riscontrate.
               9. I minori introiti derivanti dall’applicazione dell’agevolazione fiscale di cui al
               comma 5, stimati in 2.000.000,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori






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