Page 179 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo Cardia — La que stione territ oria L e
2, la Giunta regionale può prevedere azioni di sostegno alle attività delle asso-
ciazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico
delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e alla sensibilizzazione sull’uso
responsabile del denaro.
5. Per sostenere il perseguimento delle finalità definite nel piano integrato
triennale socio-sanitario di cui al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2015
e sino al 31 dicembre 2017, l’aliquota Irap di cui all’art. 16 del decreto legisla-
tivo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef
e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 percento per gli esercizi che
provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello
a cui si riferisce l’agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi
da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali
in cui si svolge l’attività.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esercizi nei quali sono presenti uno o
più apparecchi da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 sono
soggetti all’aliquota IRAP di cui all’art. 16 del d.lgs. 446/1997 aumentata dello
0,92 per cento[2].
7. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità
applicative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
8. La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale sull’attua-
zione delle presenti disposizioni e sui risultati progressivamente ottenuti nel
prevenire e contrastare il gioco di azzardo lecito. A tal fine, la Giunta regionale
presenta una relazione annuale, da pubblicare sul sito web della Regione Pie-
monte unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne
concludono l’esame. La relazione fornisce risposte documentate in particolare
in merito:
a) alle modalità con le quali nel periodo considerato si è modificata la diffu-
sione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;
b) alle principali criticità riscontrate.
9. I minori introiti derivanti dall’applicazione dell’agevolazione fiscale di cui al
comma 5, stimati in 2.000.000,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori
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