Page 187 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo  Cardia  —  La  que stione  territ oria L e


               all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e succes-
               sive modifiche.
               3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
               sale da giochi e di attrazione.
               4. L’esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l’accesso ai
               minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi
               di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
               successive modifiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati
               i relativi criteri.


               (…)

               ART. 12 – Sanzioni amministrative
               1.Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, ogni violazione delle disposi-
               zioni di cui agli articoli 2, 5, 5/bis, 8 e 9 è punita con la sanzione amministrativa
               pecuniaria da 144,00 euro a 1.410,00 euro.
               1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 o delle norme
               tecniche del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, comma 1, let-
               tera b), la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è quintuplicata.
               1-ter In caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento di esecuzione
               di cui all’articolo 11/bis, comma 1, lettera a), oppure delle prescrizioni imparti-
               te al fine di tutelare l’incolumità pubblica, è disposta la sospensione della licenza
               d’esercizio fino a sette giorni consecutivi.
               1-quater In caso di violazione dell’orario di chiusura si applicano le disposi-
               zioni della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.
               2. Le sanzioni amministrative sono irrogate, secondo le rispettive competenze,
               dal direttore della Ripartizione provinciale Enti locali o dal sindaco competen-
               te per territorio. 23).
               3.I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano all’amministrazione che ha irro-
               gato le sanzioni stesse.
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