Page 182 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE   TE rz A  —   N or MA TI v A   TE rr IT or IA l E  r E GI o NA l E   P ro IBI z I o NISTICA


               collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’art. 110, comma 6, del
               regio decreto n. 773 del 1931, tenuto conto dell’impatto sulla sicurezza urbana
               e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabi-
               lità e l’inquinamento acustico.
               3. Se le condizioni di collocazione previste dai commi 1 e 2 non sono più
               rispettate a causa dell’apertura di uno dei luoghi indicati nel comma 1, gli ap-
               parecchi da gioco individuati dall’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773
               del 1931 sono soggetti a rimozione entro cinque anni. Il termine decorre dal 1°
               gennaio dell’anno successivo alla data di apertura dei luoghi previsti dal comma
               1. In caso di mancata rimozione si applica l’ART. 10, comma 1.
               4. Nei casi previsti dal comma 3, i comuni possono prorogare il termine per
               la rimozione degli apparecchi da gioco individuati dall’art. 110, comma 6, del
               regio decreto n. 773 del 1931 nel caso in cui gli stessi siano collocati all’inter-
               no dell’unico esercizio per la vendita o per la somministrazione di alimenti o
               bevande insediato nel territorio comunale. La Giunta provinciale stabilisce i
               criteri e le modalità per l’attuazione di questo comma.
               5. Resta fermo quanto previsto dall’ART. 1, commi 646, 647 e 648, della legge
               23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).


               (…)

               ART. 8 - Divieto di pubblicità
               1. È vietata la diffusione, attraverso i canali di comunicazione della Provincia, di
               messaggi pubblicitari concernenti l’apertura o l’attività di sale da gioco o la fru-
               ibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco individuati dall’art.
               110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.
               2. È vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’uso della comu-
               nicazione istituzionale della Provincia per pubblicizzare giochi che prevedono
               vincite in denaro.
               3. È vietato ogni collegamento ipertestuale sui siti istituzionali della Provincia
               che conduca a siti che permettono l’accesso al gioco o che lo pubblicizzano.
               4. La Provincia promuove l’adozione da parte dei suoi enti strumentali di un
               codice di autoregolamentazione che limiti o vieti la diffusione di messaggi
               pubblicitari concernenti l’apertura o l’attività di sale da gioco o la fruibilità
               presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco individuati dall’art. 110,
               comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.






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