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Gioco divide et (non) impera
Gioco neWs ottobRe 2012
iemonte, Veneto, Trentino, Lombardia: la via crucis del gioco pubblico
tra decreti, ordinanze e regolamenti di livello locale. Ma dopo una lunga
p‘battaglia’ legale, la giurisprudenza sembra orientata a far valere le ragioni
di chi opera nel gioco lecito.
Il Tar Piemonte, con la pronuncia di qualche giorno fa in seguito all’impugna-
zione di provvedimenti del Comune di Rivoli limitativi di orari e che pongo-
no distanze minime per le aperture di sale da gioco, ha riportato scompiglio
nel settore, sollevando dubbi sulla costituzionalità delle norme che disciplinano
gli enti locali e sulla loro applicabilità alla materia “gioco pubblico”. Ma nella
stessa pronuncia si intravede tuttavia anche qualcosa di buono. Per questa ra-
gione Gioco News ha chiesto un commento al legale esperto di gioco e con-
cessioni pubbliche, Geronimo Cardia. “Dalla lettura del documento – spiega il
legale - rilevo che il Tar solleva una questione di legittimità costituzionale delle
norme del Tuel e delle liberalizzazioni laddove le medesime non prevedano una
competenza degli enti locali in materia di giochi per arginare il fenomeno della
ludopatia, seppure adottando un’interpretazione che si ritiene non condivisibi-
le”. “In questo caso, per sostenere che il dubbio di costituzionalità sussiste – e
ricorrendo ad un’altra interpretazione non condivisibile - il collegio precisa
che il decreto Balduzzi non lo aiuta a a risolvere il caso perché il decreto mede-
simo disciplinerebbe esclusivamente le concessioni future e non quelle attuali”.
Ma l’aspetto che deve essere valorizzato, secondo Cardia, è che “in tutte le
premesse dell’ordinanza il collegio riconosce che allo stato non vi è la com-
petenza degli enti locali per molte delle ragioni che di solito eccepiamo nelle
impugnazioni di cui ci occupiamo (e che dunque riproporremo con ulte-
riore convinzione) e inoltre prende atto della ormai copiosa giurispruden-
za in materia (ritrovando numerosi provvedimenti che ci hanno interessato).
E dunque procedendo con ordine per quanto riguarda il primo punto (se
c’è una questione di legittimità costituzionale delle norme del Tuel laddove
non prevedano una competenza degli enti locali) ho l’impressione che oc-
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