Page 133 - eBook - La Questione Territoriale
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bolzano (come la Liguria)

               contro il gioco lecito ma
               a rischio infrazione: la parola

               alla Commissione europea




               GioconeWs.it 12 ottobRe 2012



              il

                     22.11.2010 è stata emanata la legge della Provincia Autonoma di Bol-
                     zano n. 13/2010 che ha posto dei limiti sia a quello che definisce “eser-
                     cizio di sale da giochi” sia ai “giochi leciti” più in generale, prevedendo
               modifiche:
               (i) alla legge 13 del 13.05.1992 (Norme in Materia di Pubblico Spettacolo),
               con l’introduzione dell’art. 5 bis, a mente del quale “1. Per ragioni di tutela di
               determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione (…)
               per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano
               ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o
               altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresiden-
               ziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. L’autorizzazione viene concessa
               per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni
               esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011. 2. Con delibera della giunta
               provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa
               l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell’impatto
               della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con
               la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”;
               (ii) alla legge 58 del 14.12.1988 (Norme in Materia di Pubblici Esercizi), con
               l’introduzione dell’art. 11, comma 1 bis, secondo cui “Anche i giochi leciti non
               possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di
               qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o
               strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale.
               La giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono
               essere messi a disposizione”.






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