Page 133 - eBook - La Questione Territoriale
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bolzano (come la Liguria)
contro il gioco lecito ma
a rischio infrazione: la parola
alla Commissione europea
GioconeWs.it 12 ottobRe 2012
il
22.11.2010 è stata emanata la legge della Provincia Autonoma di Bol-
zano n. 13/2010 che ha posto dei limiti sia a quello che definisce “eser-
cizio di sale da giochi” sia ai “giochi leciti” più in generale, prevedendo
modifiche:
(i) alla legge 13 del 13.05.1992 (Norme in Materia di Pubblico Spettacolo),
con l’introduzione dell’art. 5 bis, a mente del quale “1. Per ragioni di tutela di
determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione (…)
per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano
ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o
altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresiden-
ziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. L’autorizzazione viene concessa
per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni
esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011. 2. Con delibera della giunta
provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa
l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell’impatto
della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con
la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”;
(ii) alla legge 58 del 14.12.1988 (Norme in Materia di Pubblici Esercizi), con
l’introduzione dell’art. 11, comma 1 bis, secondo cui “Anche i giochi leciti non
possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di
qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale.
La giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono
essere messi a disposizione”.
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