Page 132 - eBook - La Questione Territoriale
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gioco, la giurisprudenza costituzionale abbia valorizzato la possibile, concorrente
               tutela dei “soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o
               perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale”, e ciò per “pre-
               venire forme di gioco cosiddetto compulsivo” (sentenza n. 300 del 2011)”. Ed a
               ben vedere, con questa precisazione si contribuisce a chiarire la portata ed il peso
               della richiamata sentenza della Corte Costituzionale al punto da disinnescarla
               nel caso di provvedimenti di Comuni privi di una puntuale base normativa.
               Tale circostanza rappresenta un altro piccolo passo nella direzione che condivi-
               diamo, secondo cui l’ordinamento giuridico attuale (anche prima dell’uscita del
               decreto Balduzzi) a gran voce si esprime invocando che anche sul territorio il
               fenomeno sia gestito rispondendo ad esigenze di unitarietà  senza che possano
               crearsi zone in cui imperversi un incontrollato proibizionismo dai risvolti non
               prevedibili anche sul piano dell’ordine pubblico.
               Venendo poi alla pronunzia del Tar Piemonte, val la pena rammentare che è
               stata sollevata una questione di legittimità costituzionale delle norme del Tuel
               ed in materia di liberalizzazioni laddove le medesime non prevedano una com-
               petenza degli enti locali in materia di giochi per arginare il fenomeno della
               ludopatia.
               Ma l’aspetto che credo debba essere valorizzato è che in tutte le premesse
               dell’ordinanza il collegio, da un lato, riconosce che allo stato non v’è la com-
               petenza degli enti locali per molte delle ragioni che di solito eccepiamo nelle
               impugnazioni di cui ci occupiamo (e che dunque riproporremo con ulteriore
               convinzione) e, dall’altro, prende atto della ormai copiosa giurisprudenza in
               materia (ritrovando numerosi provvedimenti che ci hanno interessato).
               Detto questo, l’impressione è che, a differenza di quanto si legge nell’ordinanza,
               l’ordinamento giuridico, da un lato, abbia a cuore il tema della ludopatia e se
               ne occupi in ossequio al principio costituzionale relativo alla salute e, dall’altro,
               abbia scelto per esigenze di unitarietà contemplate dalla costituzione di confe-
               rire allo Stato la gestione del fenomeno. Il tutto, peraltro, bene evidenziato dal
               legislatore anche con il recente decreto Balduzzi.
               Di questo potrà discutersi anche a breve in procedimenti analoghi in cui si
               chiederà la sospensiva dei dinieghi proprio perche nelle premesse il collegio
               medesimo ha riconosciuto la bontà dei motivi di impugnazione e la giurispru-
               denza a favore consolidata.
               Ma per gli esiti di questi ulteriori tentativi e per l’evolversi della giurisprudenza
               evidentemente occorre attendere la prossima puntata...






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