Page 134 - eBook - La Questione Territoriale
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p ar te prima — r a c c ol t a de gli inter venti
Come è noto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto immediata-
mente il vaglio da parte della Corte Costituzionale, sollevando la questione di
legittimità delle modifiche sopra richiamate, in quanto in contrasto con i con-
tenuti dell’art. 117, secondo comma, lettera h) secondo cui “Lo Stato ha legisla-
zione esclusiva nelle seguenti materie: (…) h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale”. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300
del 9/10.11.2011 ha dichiarato la questione di legittimità non fondata.
Recentemente, è stato altresì sollevato il problema della presunta inapplicabilità
della legge provinciale di Bolzano n. 13/2010 a causa della presunta violazione
degli obblighi di preventiva informazione alla Commissione Europea prevista
dalla Direttiva 98/34/CE in occasione dell’introduzione di nuove norme e
regolamentazioni tecniche che determinino restrizioni all’interno del mercato.
A tal proposito, sarebbe stata recentemente avviata dalla Commissione Europea
una specifica indagine volta a verificare la effettiva violazione della Direttiva e
sul punto siamo in contatto con i competenti uffici di Bruxelles per conoscere
lo stato di avanzamento della procedura. In via incidentale si rammenta che
medesima procedura sarebbe stata aperta con riguardo ai provvedimenti limita-
tivi di cui alla legge Regione Liguria del 30.04.2012.
Da ultimo, va rammentato che il 4.10.2012 sarebbe stato approvato dal Consi-
glio Provinciale di Bolzano il disegno di legge n. 136/2012, del quale si attende
di conoscere il testo definitivo e che verrà pubblicato a breve sul Bollettino
Ufficiale della Regione, con il quale sarebbe stata modificata la legge 58 del
14.12.1988, quindi la seconda delle due norme sopra indicate avente ad og-
getto non specificamente le sale giochi, bensì più in generale i giochi leciti. In
particolare, il provvedimento prevederebbe specifici poteri dei sindaci:
(i) di “disporre in ogni momento la rimozione (…) dei giochi leciti in contrasto con l’articolo
11” (i.e. “messi a disposizione in un raggio di 300 metri” come sopra meglio descritti);
(ii) di sospendere, “in casi particolarmente gravi, l’attività dell’esercizio fino alla avve-
nuta rimozione”;
(iii) di applicare una sanzione da Euro 144 ad un massimo di Euro 552 per
chiunque “non rimuove (…) i giochi leciti in contrasto con l’articolo 11” (i.e. “messi a
disposizione in un raggio di 300 metri” come sopra meglio descritti).
Da fonti giornalistiche emergerebbe che, in sede di approvazione del disegno di
legge, sarebbe stato altresì approvato un emendamento che eviterebbe l’immediata
rimozione, con l’introduzione di un periodo transitorio, il cui tenore letterale non
risulterebbe ancora noto, e che andrebbe valutato solo dopo averne preso visione.
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