Page 112 - eBook - La Questione Territoriale
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p ar te  prima  —  r a c c ol t a  de gli  inter venti


               (i) di mettere un ulteriore freno, rispetto a quelli previsti alle norme esistenti,
               alla distribuzione di eventuale future forme o concessioni di gioco legale e non
               a quelle esistenti;
               (ii) che le realtà esistenti di gioco legale e la numerosità delle medesime non
               costituiscano un problema attuale quanto piuttosto uno zoccolo di base ne-
               cessario per occupare / presidiare un territorio altrimenti invaso da offerta di
               gioco illegale;
               (iii) che una pianificazione di tal genere consenta, altresì, di rispettare i rapporti
               convenzionali già perfezionati e non determini non previste e non prestimate con-
               seguenze sui business plan degli operatori, da un lato, e sul gettito erariale, dall’altro.
               A ciò si aggiunga che nella versione in commento, pur non parlandosi speci-
               ficamente di distanze minime, si fornisce una definizione dei luoghi cosiddetti
               sensibili, identificandoli negli istituti scolastici primari e secondari, nelle strut-
               ture sanitarie ed ospedaliere, nei luoghi di culto, esistenti alla data del relativo
               bando. Di tale inciso rileva non solo il fatto che i luoghi siano individuati con
               precisione ed attenzione, quanto poi l’ultima nota (secondo cui detti luoghi de-
               vono esser quelli esistenti alla data del relativo bando e non altri successivi): ciò
               è estremamente utile a far dedurre che ci si sia dimostrati sensibili alla necessità
               che il tema della distribuzione, pure meritevole di attenzione e di applicazione,
               non sia idoneo a pregiudicare le sempre pure importanti esigenze di certezza
               del diritto e dei rapporti.
               A questo punto è il momento valutare la portata delle modifiche introdotte
               in sede di conversione, per verificare quanto il Parlamento abbia ritenuto di
               condividere delle linee disegnate dal Governo . In particolare, le modifiche
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                  16.  In particolare i commi 9 e 10, post conversione del decreto sono i seguenti:
                  “9. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l’A-
               genzia delle Dogane e dei Monopoli, di intesa con la Societa` italiana degli autori ed editori (SIAE), la Po-
               lizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno
               diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i
               quali sono installati gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio
               decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attivita` di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non
               sportivi, collocati in prossimita` di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere,
               di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita` possono essere segnalate da
               parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro con-
               statate, durante le loro ordinarie attivita` di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla
               raccolta dei predetti giochi. Le attivita` del presente comma sono svolte nell’ambito delle risorse umane, stru-
               mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.     10. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli
               di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tenuto conto degli






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