Page 114 - eBook - La Questione Territoriale
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               commercializzazione, ma deve seguire i criteri indicati, con decreto del Mini-
               stero delle Finanze e del Ministero della Salute.  Ancora una volta si conferma e
               rafforza la competenza in materia di gioco dell’amministrazione centrale dello
               Stato, questa volta anche attraverso l’azione del Ministero della Salute.
               (iv) Sempre al comma 10 dell’articolo 7 è specificato che i ministeri suddetti
               emanino il citato decreto “previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, di
               cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. Dunque, in sede di
               conversione, è meglio definito il ruolo degli enti locali. Mentre il Governo,
               con il decreto Balduzzi attribuisce esclusivamente ai Comuni (e non anche agli
               altri enti locali e territoriali) il ruolo di segnalatori di eventuali problematiche
               rilevate sul proprio territorio e connesse al gioco (e non precisava quali fosse-
               ro termini e modalità delle segnalazioni), il Parlamento introduce due novità
               importanti: (a) non solo i Comuni ma anche Regioni e Province, possono
               segnalare allo Stato centrale regolatore/ministeri competenti (Finanze e Salute)
               eventuali esigenze legate al territorio; (b) tale attività di segnalazione può av-
               venire esclusivamente tramite e nell’ambito della procedura della Conferenza
               Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla
               quale devono peraltro partecipare anche delegati dei ministeri. In altre e più
               semplici parole, fermo restando che la competenza è e resta a livello centrale,
               alle amministrazioni centrali competenti possono rivolgersi le Regioni e gli
               enti locali tutti, ma esclusivamente con il sistema coordinato della Conferenza
               Unificata.
               (v) Il Parlamento, poi, precisa che i luoghi sensibili, declinati nel testo della legge
               come “istituti di istruzione primaria e secondaria, (…) strutture sanitarie e ospedaliere,
               (…) luoghi di culto, (…) centri socio ricreativi e sportivi”, debbano essere, unitamente
               ai richiamati criteri, ulteriormente “definiti con [il] decreto” ministeriale di
               cui sopra. Il che significa ancora una volta ribadire che la competenza per la
               individuazione dei medesimi spetta allo Stato centrale e sue amministrazioni
               di riferimento.
               (vi) Infine il Parlamento prevede, con l’aggiunta dell’ultimo periodo del com-
               ma 10 dell’articolo 7, l’istituzione di un osservatorio presso Adm composto
               da esperti individuati dai Ministeri della Salute, dell’Istruzione, dell’Università
               e della Ricerca, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze,
               delegati delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché
               rappresentanti dei Comuni “per valutare le misure più efficaci per contrastare la dif-
               fusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave”. Anche in questo






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