Page 114 - eBook - La Questione Territoriale
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p ar te prima — r a c c ol t a de gli inter venti
commercializzazione, ma deve seguire i criteri indicati, con decreto del Mini-
stero delle Finanze e del Ministero della Salute. Ancora una volta si conferma e
rafforza la competenza in materia di gioco dell’amministrazione centrale dello
Stato, questa volta anche attraverso l’azione del Ministero della Salute.
(iv) Sempre al comma 10 dell’articolo 7 è specificato che i ministeri suddetti
emanino il citato decreto “previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. Dunque, in sede di
conversione, è meglio definito il ruolo degli enti locali. Mentre il Governo,
con il decreto Balduzzi attribuisce esclusivamente ai Comuni (e non anche agli
altri enti locali e territoriali) il ruolo di segnalatori di eventuali problematiche
rilevate sul proprio territorio e connesse al gioco (e non precisava quali fosse-
ro termini e modalità delle segnalazioni), il Parlamento introduce due novità
importanti: (a) non solo i Comuni ma anche Regioni e Province, possono
segnalare allo Stato centrale regolatore/ministeri competenti (Finanze e Salute)
eventuali esigenze legate al territorio; (b) tale attività di segnalazione può av-
venire esclusivamente tramite e nell’ambito della procedura della Conferenza
Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla
quale devono peraltro partecipare anche delegati dei ministeri. In altre e più
semplici parole, fermo restando che la competenza è e resta a livello centrale,
alle amministrazioni centrali competenti possono rivolgersi le Regioni e gli
enti locali tutti, ma esclusivamente con il sistema coordinato della Conferenza
Unificata.
(v) Il Parlamento, poi, precisa che i luoghi sensibili, declinati nel testo della legge
come “istituti di istruzione primaria e secondaria, (…) strutture sanitarie e ospedaliere,
(…) luoghi di culto, (…) centri socio ricreativi e sportivi”, debbano essere, unitamente
ai richiamati criteri, ulteriormente “definiti con [il] decreto” ministeriale di
cui sopra. Il che significa ancora una volta ribadire che la competenza per la
individuazione dei medesimi spetta allo Stato centrale e sue amministrazioni
di riferimento.
(vi) Infine il Parlamento prevede, con l’aggiunta dell’ultimo periodo del com-
ma 10 dell’articolo 7, l’istituzione di un osservatorio presso Adm composto
da esperti individuati dai Ministeri della Salute, dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze,
delegati delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché
rappresentanti dei Comuni “per valutare le misure più efficaci per contrastare la dif-
fusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave”. Anche in questo
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