Page 113 - eBook - La Questione Territoriale
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apportate sono le seguenti.
(i) Oltre al mero spostamento della parola “ingresso” che qui non rileva, alla
fine del comma 8 dell’art. 7, è aggiunto che “Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze (…) emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee
soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso dei minori ai giochi, nonché
volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco”.
Ebbene, con tale modifica il Parlamento sembra confermare l’orientamento
assunto dal Governo in ordine al fatto che è lo Stato centrale – in questo caso
attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - a doversi occupare di
temi riguardanti la regolamentazione del gioco.
(ii) Al comma 9 dell’art. 7, è aumentato da cinquemila a diecimila il numero
dei controlli, destinati al contrasto del gioco minorile, che Adm è tenuta a
pianificare. Con tale modifica limitata al numero dei controlli da effettuare, il
Parlamento sostanzialmente conferma il principio della “competenza decisoria
esclusiva” sopra esposto.
(iii) Al comma 10 dell’art. 7 è precisato che Adm non deve agire in via esclu-
siva per la individuazione della pianificazione della ricollocazione dei punti di
interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria
e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio ricreativi e sportivi, definiti
con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Salute, previa intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete
fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente
prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco
pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici
primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo
bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all’esito dei controlli di cui al
comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate
dei Comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte,
oltre ad esperti individuati dai Ministeri della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dello
Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative
delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contra-
stare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell’osservatorio
non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.”
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