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Geronimo Cardia — La que stione territ oria L e
il principio della “competenza decisoria esclusiva” dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (ex Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato “Adm”)
in materia di pianificazione della “ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta
del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a)” del
Tulps.
Tale principio, tra l’altro focalizzato sulle cosiddette Awp, le slot machine, va
poi letto alla luce del ruolo che il decreto Balduzzi ante conversione ritaglia
agli enti locali:
(i) alla fine del comma 10, si specifica che nell’azione di pianificazione assegnata
ad Adm “si tiene conto (…) di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattem-
po, ivi incluse proposte motivate dei Comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o
nazionali”. Il ruolo qui evidenziato, dunque, non sarà meramente informativo,
ma certamente appare lontano da rappresentare un potere di deliberare misure
limitative concorrenti rispetto a quelle nazionali;
(ii) alla fine del comma 9, si specifica che gli enti locali possano agire attraverso
l’invio di segnalazioni ad Adm “per le conseguenti attività (...) da parte degli agenti
di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro
constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei
luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi”. Ed anche in questo caso, l’azione
assegnata agli enti locali, ed in particolare alla Polizie locali, non sembra avere
alcun carattere regolamentare mentre assume una veste di accertamento mero
di violazioni rispetto alla normativa sui giochi previsti dalla legislazione.
L’intero impianto delineato dal decreto Balduzzi ante conversione va poi valu-
tato rispetto alla circostanza che le richiamate “pianificazioni operano relativamente
alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione”.
Ebbene, il dato testuale dell’articolato suggerisce che si sia ritenuto:
mento del relativo gettito erariale, forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del
gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al
regio decreto n. 773 del 1931, che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari,
strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni
di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale
degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti
alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all’esito dei
controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse
proposte motivate dei Comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali”
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